F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 200,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 52 del 3.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 200,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 52 del 3.2.2005) Con reclamo del 12.1.2005 la S.S.D. S. Agata Li Battiati ha appellato avanti a questa C.A.F., chiedendone l’integrale annullamento, la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 5 gennaio 2005, le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0-3 della gara disputata in data 28.11.2004 con l’A.S.D. Atletico San Focà 97 per la presunta irregolarità della posizione del calciatore Alessandro Privitera, oltre alla sanzione dell’ammenda di X 130,00 ed a quella dell’inibizione a tutto il 31.1.2005 a carico del proprio Dirigente, Sig. Salvatore Gullotta. Alla riunione del 31.1.2005 questa C.A.F., dopo aver esaminato il suddetto reclamo, preso atto della circostanza che il predetto calciatore, pur inserito in distinta, non aveva di fatto preso parte alla gara, in totale accoglimento del proposto gravame, ha annullato l’impugnata delibera e per l’effetto ha ripristinato il risultato ottenuto sul campo, disponendo la restituzione della tassa ricorso a favore della ricorrente. Il dispositivo della decisione è stato pubblicato nella medesima data del 31.1.2005. Successivamente, sul C.U. n. 52 del 3 febbraio 2005 è stata pubblicata una “errata corrige” della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con la quale, preso atto dell’errore nel quale era incorsa nella propria precedente delibera, la Commissione medesima precedeva all’annullamento della stessa, comminando l’ammenda di € 200,00 alla S.S.D. S. Agata Li Battiati. Quest’ultima ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d’Appello anche avverso tale provvedimento, reputandolo illegittimo e comunque ingiustamente gravatorio nei suoi confronti, chiedendone quindi l’integrale annullamento. Reputa la C.A.F. che anche il presente reclamo debba trovare accoglimento. Appare del tutto ovvio, infatti, che la Commissione Disciplinare in alcun modo avrebbe potuto pronunciarsi sul proprio anteriore provvedimento, ancorché in via (per così dire) di autotutela giacché il provvedimento impugnato, impropriamente qualificato “errata corrige”, altro non sarebbe che un atto di annullamento e/o di revoca della propria precedente delibera dopo che il provvedimento stesso, non solo era stato gravato dall’odierna appellante, ma soprattutto era già stato annullato dall’Organo di Giustizia Sportiva ad essa sovraordinato, essendo quindi la medesima Commissione Disciplinare ormai priva di qualsiasi potestas iudicandi in ordine al provvedimento medesimo. L’impugnato provvedimento, quindi, deve certamente essere annullato, anche in considerazione della circostanza che la Commissione Disciplinare non si è limitata ad annullare quello precedentemente pronunciato, ma ha altresì comminato alla ricorrente, del tutto apoditticamente, una sanzione sostitutiva (ammenda di X 200,00) di quelle originarie. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello presentato dalla S.S.D. S. Agata Li Battiati, annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa ricorso.
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