F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA POL. COLLEMARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 DEL SIGNOR VERONESE STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 83 del 3.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA POL. COLLEMARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 DEL SIGNOR VERONESE STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 83 del 3.2.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 febbraio 2005, riduceva a Veronese Stefano, vice presidente della S.S. Collemarino, la sanzione della inibizione (in precedenza inflittagli dal Giudice Sportivo sino al 31.12.2007) fino al 30.6.2006, per comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti del direttore della gara Collemarino 98/Crua del 17.1.2005. Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, il Presidente della S.S. Collemarino 98, Veronese Francesco sostenendo l’estraneità di Veronese Stefano nei fatti oggetto dell’impugnata decisione. Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d) trattandosi di terzo grado di giudizio di merito. Segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Collemarino di Ancona, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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