F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.S. CAPRINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALZANO/CAPRINO DEL 23.1.2005 E LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 110,00 AD ESSA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.3.2005 INFLITTA AL SIG. PANZERI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 30 del 10.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.S. CAPRINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALZANO/CAPRINO DEL 23.1.2005 E LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 110,00 AD ESSA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.3.2005 INFLITTA AL SIG. PANZERI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 30 del 10.2.2005) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 10-18 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia accoglieva il reclamo proposto dalla F.C. Alzano in relazione alla gara Alzano/Caprino del 23.1.2005 (Campionato di 1ª Categoria) ed infliggeva alla A.S. Caprino, che aveva schierato il calciatore Luca Ravasio benché squalificato, le sanzioni: a) della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) dell’ammenda di X 110,00; c) della squalifica del Ravasio per una ulteriore giornata; d) della inibizione del dirigente accompagnatore Giuseppe Panzeri fino a tutto il 15.3.2005. Motivata la Commissione che il Ravasio era stato squalificato fino alla data del 23.1.2005 (Com. Uff. n. 21 in data 20 gennaio 2005 del Comitato Provinciale di Bergamo) e che nel prendere parte alla gara della sua squadra di appartenenza, la A.S. Caprino Calcio, con l’Alzano il 23.1.2005 si trovava in posizione irregolare. Accoglieva, come già rilevato, il reclamo della F.C. Alzano ed infliggeva alla A.S. Caprino Calcio le sanzioni sportive già dette. Avverso tale decisione proponeva appello la società che riproponeva gli stessi argomenti fatti valere innanzi alla Commissione Disciplinare. Rilevava, in altri termini, l’inammissibilità del reclamo del F.C. Alzano alla Commissione Disciplinare per avere omesso di preannunziarlo “nei termini di legge” e, nel merito, che l’impiego del Ravasio in una gara del campionato di prima categoria non aveva dato luogo a violazione alcuna, visto che lo stesso Ravasio era stato squalificato in relazione a gara di un Torneo juniores, il Torneo Bonacina. Chiedeva pertanto declaratoria di inammissibilità del reclamo della F.C. Alzano e, nel merito, l’omologazione del risultato conseguito sul campo. In subordine, la rideterminazione delle sanzioni entro limiti più contenuti. L’appello della A.S. Caprino Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Quanto alla questione di inammissibilità del reclamo del F.C. Alzano bisogna rilevare che, diversamente che per i reclami riguardanti la regolarità dello svolgimento della gara, l’art. 42 C.G.S. non impone obbligo alcuno in fatto di preannunzio dei reclami che traggano origine dalla (presunta) irregolarità della posizione di un calciatore. Mentre il comma 1 dell’articolo appena citato prescrive testualmente, infatti, che i “ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare... devono essere preannunziati con le modalità...” analoga previsione non è inserita nel successivo comma 3 che prende specificamente in esame i reclami “avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara...”. Deve dedursene che l’obiezione sollevata dalla società appellante, che concerne reclamo del F.C. Alzano per posizione irregolare del Ravasio e non da ricorso per irregolare svolgimento della gara, non può essere condivisa. È ben vero che il comma 8 dell’art. 42 in questione rinvia alle disposizioni generali di cui al titolo V del codice “per tutto quanto non previsto nel presente Titolo” (VIII), ma occorre precisare che l’art. 42 comma 3 del titolo VIII del Codice “prevede”, per l’appunto, che i “reclami” non devono essere preannunziati a alcuno, per cui non è condivisibile che con riguardo al caso in questione vengano chiamate in causa le disposizioni del titolo V del Codice. Né si dica che proprio per la mancata previsione del preannunzio nel caso dei “reclami “ devono trovare applicazione le norme del titolo V, dal momento che laddove il titolo VIII ha inteso prevederlo lo ha fatto in modo esplicito, come con i “ricorsi” di cui all’art. 42 comma 1. Ne discende che la non previsione del preannunzio nel caso dei “reclami” di cui all’art. 42 comma 3 del Codice non va inteso come silenzio da colmare con le norme di cui al titolo V, ma come previsione esplicita della non necessità, per i “reclami”, di un tale atto. Più per completezza di esposizione che per effettiva necessità è appena il caso di rilevare, ad ogni modo, come anche sulla base delle disposizioni del titolo V del C.G.S. il preannunzio di reclamo per posizione irregolare di un calciatore non è affatto previsto. Lo si deduce in maniera evidente vuoi dai commi 6 e 9 dell’art. 29 C.G.S., che fra le cause di inammissibilità tassativamente previste non contemplano il mancato inoltro del preannunzio, vuoi dal comma 8 dello stesso articolo, che nel prevedere una tassa reclami, avverte come vi siano assoggettati i reclami “anche se soltanto preannunziati”, lasciando chiaramente intendere come i reclami ben possano non essere preceduti da preannunzio. Va da sé, alla luce di quanto appena rilevato, che la disposizione di cui all’art. 34 comma 1 C.G.S. in tema di “dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo” non ha rilievo alcuno ai fini che qui interessano, dovendo trovare applicazione nei soli casi in cui il reclamo sia essere, per l’appunto, preannunziato, o perché espressamente previsto o perché atto che abbia questa finalità la parte scelga (comunque) di inoltrare. Il reclamo del F.C. Alzano non doveva essere preceduto, dunque, da preannunzio alcuno e posto che è stato inoltrato nel prescritto termine di giorni sette dallo svolgimento della gara (art. 42 comma 3 C.G.S.) ed inviato alla controparte (art. 29 comma 5 C.G.S.), non poteva né doveva essere ritenuto inammissibile. Come correttamente fatto dalla Commissione Disciplinare. Venendo al merito, bisogna rilevare che il Ravasio non è stato squalificato dal Comitato Provinciale di Bergamo in relazione ad un certo numero di giornate (una, due e via dicendo), ma con riferimento ad una data, il 23.1.2005. Ne consegue che le considerazioni svolte dalla società appellante, benché condivisibili, non possono trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che il calciatore, privato della legittimazione ad esercitare l’attività agonistica non per un numero specifico di gare (relative ad altrettante giornate), ma per un certo periodo di tempo, durante questo stesso periodo di tempo non avrebbe dovuto prender parte a gara alcuna, di alcun campionato e di alcuna competizione. Diversamente detto, il Comitato di Bergamo ha disposto la squalifica del Ravasio “a tempo” e non per un certo numero di giornate, per cui non possano trovare applicazione i (pur corretti) criteri per la esecuzione delle squalifiche richiamati dalla società appellante. Da ultimo la natura e l’entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare, eccessive ad avviso della A.S. Caprino Calcio, ma perfettamente adeguate alla effettiva gravità dei fatti secondo questa Commissione d’Appello. Che è del parere, di conseguenza, che vadano integralmente confermate. Consegue dalle considerazioni fin qui svolte che l’appello proposto va, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, comma 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dalla Caprino Calcio di Caprino Bergamasco (Bergamo) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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