F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELLA A.S.D. ZOMPO LO SCHIOPPO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANTINUM/ZOMPO LO SCHIOPPO DEL 15.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 45 del 10.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05
APPELLO DELLA A.S.D. ZOMPO LO SCHIOPPO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANTINUM/ZOMPO LO SCHIOPPO DEL 15.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 45 del 10.2.2005)
Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla controparte società A.S. Antinum, ha inflitto all’odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe, per avere la medesima utilizzato il calciatore Di Cicco Stefano, che non aveva titolo a parteciparvi perché era stato impiegato nella stessa giornata in cui era stato tesserato.
In particolare la Commissione Disciplinare ha affermato sussistere la violazione dei disposti di cui agli artt. 39, comma 5 e 61, comma 5, N.O.I.F..
La reclamante torna invece ad invocare, come già fatto del resto in sede di controdeduzioni al reclamo introduttivo, il comma 3 dell’art. 39 N.O.I.F., il quale stabilisce che il tesseramento di un calciatore decorrere dalla data di trasmissione del relativo plico postale contenente la richiesta.
Il reclamo in appello si appalesa in effetti fondato, atteso che risulta pacifico che tale trasmissione è avvenuta antecedentemente allo svolgimento della gara in questione.
Le disposizioni chiamate in causa in sede di prime cure non appaiono, invece, conferenti al caso di specie, atteso che l’art. 39, comma 5, N.O.I.F. trova applicazione al caso di trasferimento tra diverse società (il Di Cicco è risultato, invece, precedentemente senza vincolo), e che l’art. 61, comma 5, N.O.I.F. riguarda la partecipazione alle gare di calciatori sprovvisti di tessera (ma nella fattispecie operava la suddetta decorrenza del tesseramento).
Per i sopraindicati motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello presentato dalla A.S.D. Zompo Lo Schioppo di Morino (L’Aquila), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito sul campo. Dispone la restituzione della tassa versata.
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