F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIONIGI DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 257 del 3.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIONIGI DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 257 del 3.3.2005) Con ricorso del 4.3.2005, l’Associazione Sportiva Bari Spa impugnava il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al C.U. n. 257 del 3 marzo 2005, con cui era stata inflitta al calciatore Davide Dionigi la squalifica per due giornate effettive di gara, in relazione all’incontro Genoa/Bari del 27.2.2005 (giocatore non espulso) per aver proferito al termine della partita frasi gravemente ingiuriose all’indirizzo della quaterna arbitrale. Si evidenziava che il provvedimento adottato non rispecchiava i criteri di proporzionalità di cui agli artt. 14 e 16 C.G.S., in quanto il fatto era avvenuto al termine della gara e la condotta del Dionigi non era stata aggressiva né minacciosa e neppure intimidatoria. La giurisprudenza di questa Commissione, in casi analoghi, in assenza delle connotazioni della minaccia e dell’aggressività, e in relazione al fatto che la condotta posta in essere è stata attuata al termine della gara e percepita da un solo assistente, è consolidatamene orientata nel senso che i criteri di valutazione applicabili in casi analoghi comportino l’irrogazione di una sola giornata di squalifica, unita ad una congrua ammenda. Si ritiene quindi di uniformarsi ai predetti criteri anche nella fattispecie che ne occupa, con rideterminazione della sanzione in una giornata di squalifica e nell’ammenda di 5.000,00 euro. In tal senso il ricorso può essere accolto; consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello presentato dalla A.S. Bari di Bari, ridetermina la sanzione della residua squalifica per una gara inflitta al calciatore Dionigi Davide in € 5.000,00 di ammenda. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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