F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DEL F.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DI GARA E DELL’AMMENDA DI X 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 130 del 4.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DEL F.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DI GARA E DELL’AMMENDA DI X 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 130 del 4.3.2005) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 4 marzo 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo proposto dal F.C. Savoia 1908 in merito alle sanzioni della squalifica del campo di calcio per n. 2 giornate ed all’ammenda di € 20.000,00; sanzioni inflitte alla F.C. Savoia dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Savoia/Real Marcianise del 13.2.2005 e con riferimento alla condotta gravemente pericolosa per l’altrui incolumità tenuta da sostenitori locali. Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato da Giudice Sportivo, che il lancio di pietre e di oggetti in campo ed i disordini a fine gara che avevano provocato il ferimento di tre agenti di polizia erano di gravità tale da giustificare ampiamente le sanzioni della squalifica del campo di gara per 2 giornate e dell’ammenda. Avverso tale decisione proponeva appello il F.C. Savoia 1908 che, ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, faceva rilevare il “regolare svolgimento della gara de qua”; che i disordini si erano verificati “al di fuoci e lontano dallo stadio”; le “palesi ed inspiegabili incongruenze tra i vari atti ufficiali di gara”; l’“impeccabile organizzazione del servizio di Ordine Pubblico” e l’“opera preventiva svolta dalla società”; l’“inapplicabilità al caso di specie della diffida del campo comminata alla Società ricorrente nell’ambito della Coppa Italia”; l’“assenza di precedenti specifici” ed il “palese contrasto... con analoghi precedenti in materia”. Chiedeva, pertanto, la riduzione della squalifica ad una sola giornata e la revoca e/o il ridimensionamento dell’ammenda. L’appello della F.C. Savoia 1908 non è ammissibile. Ai sensi dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano lo “svolgimento della gara”, giudicato “regolare”; il luogo dove si sarebbero verificati i disordini, individuato “al di fuori e lontano dallo stadio”; le presunte “incongruenze tra i vari atti ufficiali di gara”; l’“organizzazione del servizio di Ordine Pubblico”, definita “impeccabile”; l’“opera preventiva svolta dalla società”; l’“assenza di precedenti specifici” ed il “palese contrasto... con analoghi precedenti in materia”. Nel caso in esame la società appellante non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all’omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti le circostanze di fatto prima ricordate. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell’art. 33, punto 1, C.G.S., l’appello non può essere ritenuto ammissibile. Diversamente potrebbe ritenersi per l’“inapplicabilità al caso di specie della diffida del campo comminata alla Società ricorrente nell’ambito della Coppa Italia”, ma è appena il caso di ricordare a questo proposito che la Commissione disciplinare ha accolto questo motivo di reclamo, che non ha ragione, di conseguenza, di essere riproposto in questa sede. Consegue da quanto rilevato che, in difetto delle ipotesi di cui all’art. 33, punto 1, C.G.S., l’appello non può essere ritenuto ammissibile. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, comma 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dal F.C. Savoia 1908, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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