F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ASCIANO/PIANELLA DEL 14.11.2004 E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 100,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana Com.Uff. n. 31 del 10.2.2005) APPELLO DEL G.S. PIANELLA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA VIRTUS ASCIANO/PIANELLA DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 31 del 10.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ASCIANO/PIANELLA DEL 14.11.2004 E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI X 100,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana Com.Uff. n. 31 del 10.2.2005) APPELLO DEL G.S. PIANELLA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA VIRTUS ASCIANO/PIANELLA DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 31 del 10.2.2005) La S.S. Virtus Asciano ed il G.S. Pianella hanno entrambe proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 31 del 10 febbraio 2005, con la quale era stato respinto il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo relativo alla gara Vir tus Asciano/Pianella del 14.11.2004 (Campionato di 2ª Categoria) con la conferma della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 03 inflitta ad entrambe le squadre. I ricorsi vanno riuniti e decisi congiuntamente, come già avvenuto avanti alla Commissione Disciplinare. Le reclamanti sostengono, anche in questa sede, le loro tesi secondo le quali il giudice di gara non avrebbe dovuto sospendere la partita che, al contrario avrebbe potuto continuare ed essere portata regolarmente a termine una volta allontanati i soggetti responsabili dei fatti violenti. Inoltre l’arbitro non aveva, di fatto, espulso un numero di calciatori tale da rendere impossibile il proseguimento della gara per mancanza del numero minimo di calciatori come previsto dalle vigenti norme (sette per ciascuna squadra). Ritiene questa Commissione d’Appello che, dagli atti ed in particolare dal supplemento di rapporto fornito alla Commissione Disciplinare dal Direttore di gara, risulta chiaramente come la gara sia stata interrotta a seguito di una rissa generale che vedeva coinvolti la maggior parte dei giocatori presenti sul campo, determinando una situazione in cui ove l’arbitro avrebbe dovuto identificare ed espellere tutti i responsabili, non avrebbe più avuto a disposizione almeno sette giocatori per parte. Da ciò era derivata l’impossibilità di far proseguire la partita e la conseguente sua sospensione. Va pertanto confermata la decisione della Commissione Disciplinare (confermativa a sua volta di quelle del Giudice Sportivo), trattandosi di fatti addebitabili ad entrambe le società. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Virtus Asciano di Asciano (Siena) e dal G.S. Pianella di Pianella (Siena), li respinge ed ordina l’incameramento delle tasse versate.
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