F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA A.C.V. SCANDICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCANDICCI/SANGIMIGNANOSPORT DEL 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005) APPELLO DELLA A.S. FIGLINE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIMI GNANOSPORT/FIGLINE DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA A.C.V. SCANDICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCANDICCI/SANGIMIGNANOSPORT DEL 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005) APPELLO DELLA A.S. FIGLINE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIMI GNANOSPORT/FIGLINE DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005) Con reclami separatamente e tempestivamente proposti, l’A.C.V. Scandicci, l’A.S. Figline, l’U.S. Fiesolecaldine e l’U.S. Cavriglia tutte militanti nel Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B hanno adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, contestando la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore del Sangimignanosport, Simone Fagotti, in relazione alle gare da esse reclamanti disputate con tale ultima società rispettivamente in data 9.1.2005, 16.1.2005, 24.1.2005 e 6.2.2005 chiedendo, ciascuna con riferimento alla propria gara, l’irrogazione a carico del Sangimignanosport della sanzione sportiva della perdita di tutti tali incontri con il risultato di 0 a 3. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 3 marzo 2005 l’adita Commissione Disciplinare, con ampia ed articolata motivazione, previa loro riunione per evidenti ragioni di connessione oggettiva, ha respinto i proposti reclami. Avverso tale delibera ricorrono avanti a questa C.A.F. le sole A.C.V. Scandicci e A.S. Figline, ribadendo le richieste disattese dall’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado. Devesi, in primo luogo, procedere alla riunione dei reclami, separatamente proposti, ed alla loro congiunta trattazione e decisione. L’oggetto dei gravami verte sulla pretesa irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore del Sangiminianosport, Simone Fagotti, in relazione alle gare dalle reclamanti disputate con la società controinteressata, rispettivamente in data 9.1.2005 ed in data 16.1.2005, in quanto lo stesso, a dire delle medesime reclamanti, a tali date non risultava ancora inserito nelle liste di svincolo di cui all’art. 107 N.O.I.F., dovendosi quindi reputare il suo tesseramento da par te del Sangiminianospor t, avvenuto in data 18.12.2004, inefficace, in quanto effettuato in un momento nel quale il calciatore suddetto risultava ancora tesserato per altra società. Reputa questa Commissione che i proposti gravami siano destituiti di fondamento e non possano perciò trovare accoglimento. Come è stato correttamente posto in rilievo nella motivazione dell’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, la circostanza che il nominativo del Fagotti non risultasse nelle liste di svincolo pubblicate con C.U. n. 90 del 3 gennaio 2005 è del tutto ininfluente, considerato che alla successiva integrazione di tali liste, resa nota dal Comitato Interregionale con C.U. n. 120 del 17 febbraio 2005, è stata attribuita espressa mente efficacia retroattiva, a far data dal 17.12.2004. Deve quindi reputarsi che, a tutti gli effetti legali, il Fagotti si sia dalla suddetta data svincolato dalla società per la quale era precedentemente tesserato. Ne consegue che il suo successivo tesseramento da parte del Sangiminianosport, avvenuto in data 18.12.2004, cioè il giorno dopo lo svincolo, sia da considerarsi del tutto regolare, in quanto successivamente sa nato con efficacia ex tunc. Da ciò discende che la partecipazione del menzionato calciatore alle gare sopracitate è stata senz’altro legittima, in quanto alla data della loro disputa il Fagotti risulta regolarmente tesserato per il Sangiminianosport.Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli presentati dalla A.C.V. Scandicci di Scandicci (Firenze) e dalla A.S. Figline di Figline Valdarno (Firenze) li respinge ed ordina l’incameramento delle tasse versate.
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