F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA A.C.S. IL DELFINO CAGLIARI CALCIO A 5 AVVERSO DECI SIONI MERITO GARA FUTSAL CLUB MARCIANISE/IL DELFINO DEL 12.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 473 del 18.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA A.C.S. IL DELFINO CAGLIARI CALCIO A 5 AVVERSO DECI SIONI MERITO GARA FUTSAL CLUB MARCIANISE/IL DELFINO DEL 12.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 473 del 18.3.2005) L’A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio a Cinque, previo preavviso di reclamo, adiva il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque chiedendo, in ordine alla gara Futsal Club Marcianise/Delfino, disputata il 12 febbraio 2005 per il Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A2, Girone B, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 06 previsto dall’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto oggettivamente responsabile della sopravvenuta impraticabilità del campo di gioco che ha determinato il direttore di gara a sospendere definitivamente l’incontro al 1’ e 23” del secondo tempo. Il Giudice Sportivo, esaminato il rapporto del direttore di gara, nel quale era riferito che il campo di gioco era diventato scivoloso non per infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura della struttura, ma dalla condensa determinata dalla differenza di temperatura tra l’aria esterna, umida, e quella interna, oltremodo calda per la presenza di numerosi spettatori, e che a nulla erano valsi i tentativi di rendere il campo praticabile operato contutti i mezzi possibili (facendo addirittura sgombrare gli spalti), rigettava il reclamo dell’A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio a Cinque sul rilievo della imprevedibilità e fortuità del la situazione che aveva determinato l’impossibilità di continuare la gara. Nella deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 414 del 2 marzo 2005, è posto in rilievo anche che l’impianto di aerazione della tendostruttura era perfettamente funzionante e che si era tentato di asciugare il campo con ogni mezzo ricorrendo anche con rotoli di carta assorbente.Tale deliberazione, che disponeva per la ripetizione della gara, veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare che respingeva l’appello dell’A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio a Cinque con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 473 del 18 marzo 2005. La decisione della Commissione Disciplinare è impugnata dall’A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio a Cinque che prospetta anche in questa sede la tesi della responsabilità del la società ospitante e reitera la richiesta di vittoria a tavolino già formulata nei procedenti gradi del giudizio. L’appello va dichiarato inammissibile, in quanto la questione controversa non rientra nell’ambito dei procedimenti enumerati dall’art. 33, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i quali è prevista la cognizione di questa Commissione di Appello Federale,. La tassa di reclamo, stente la inammissibilità dell’appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dall’A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio di Cagliari, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l’incamera mento della tassa versata.
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