F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.C. RAINBOW GRANAROLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAINBOW GRANAROLO/POLINAGO DEL 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 32 del 16.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.C. RAINBOW GRANAROLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAINBOW GRANAROLO/POLINAGO DEL 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 32 del 16.3.2005) La società A.C. Rainbow Granarolo ha presentato reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso le decisioni in merito alla gara Rainbow Granarolo/Polinago del 13.2.2005, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Ro magna Comunicato Ufficiale n. 32 del 16 marzo 2005 portante la punizione sportiva della perdita della gara per 03 e per la posizione irregolare del calciatore Addesso Pietro. Nel corso di una gara 30.1.2005 il calciatore Addesso Pietro della Rainbow Granaro lo veniva prima sostituito e successivamente espulso “in panchina”; l’appellante, ritenendo applicabile l’automatismo della sanzione della squalifica, non impiegava il calciatore nella successiva gara del 2.2.2005. In data 3.2.2005, con Com. Uff. n. 26, il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione di n. 2 giornate di squalifica all’Addesso. La Rainbow Granarolo non impiegava il calciatore nella successiva gara ufficiale del 6.2.2005, ritenendo così di aver fatto scontare anche la seconda giornata di squalifica al calciatore. Il calciatore veniva successivamente impiegato nella gara Rainbow Granarolo/Polinago del 13.2.2005. Nei termini ricorreva alla Commissione Disciplinare la società Polinago per la posizione irregolare del calciatore Addesso, chiedendo l’inflizione della sanzione della perdita della gara per 03 nei confronti della consorella; la Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo. Avverso tale delibera ricorreva alla C.A.F. la Rainbow Granarolo. Il reclamo deve essere respinto. La Commissione d’Appello Federale ritiene, così come già sancito dalla Commissione Disciplinare, che a norma dell’art. 17 comma 2 C.G.S. “le sanzioni che comportano le squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” e pertanto l’espulsione “fuori campo” non comportando l’automatismo della squalifica è efficace solo dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale. Ne consegue che il calciatore Addesso Pietro dovendo scontare le due giornate di squalifica il 6 e il 13.2.2005 non poteva prendere parte alla gara del 13.2.2005. L’appello, pertanto, va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Rainbow Granarolo di Granarolo Emilia (Bologna) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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