F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA C.U.C.R.A. ADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.C.R.A. ADELFIA/ATLETICO TRANI DEL 6.3.2005 E LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ULTERIORI 2 GARE AL CALCIATORE RUGGIERI FRANCE SCO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.4.2005 AL SIG. DE MOLA NICOLA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 37 del 22.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA C.U.C.R.A. ADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.C.R.A. ADELFIA/ATLETICO TRANI DEL 6.3.2005 E LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ULTERIORI 2 GARE AL CALCIATORE RUGGIERI FRANCE SCO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.4.2005 AL SIG. DE MOLA NICOLA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 37 del 22.3.2005) La società Cucra Adelfia ha presentato reclamo avverso le decisioni in merito alla gara Cucra Adelfia/Atletico Trani del 6.3.2005 e le sanzioni della squalifica per ulteriori due gare al calciatore Ruggieri Francesco e dell’inibizione fino al 15.4.2005 del Signor De Mola Nicola, come da delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado indicata in epigrafe. Deduce la reclamante che in occasione della gara Cucra Adelfia/Olimpia Terlizzi del 20.2.2005 il calciatore Ruggieri Francesco veniva espulso e con successivo Com. Uff. n.33 del 24 febbraio 2005 gli venivano inflitte 2 giornate di squalifica. A dire della reclamante la prima giornata veniva scontata nella gara dello stesso 24.2.2005 in occasione della gara S. Girolamo/Cucra Adelfia (gara rinviata dal 30.1.2005), la seconda in occasione della gara Borgovilla/Cucra Adelfia del 27.2.2005, pertanto veniva schierato in occasione della gara Cucra Adelfia/Atletico Trani del 6.3.2005. Il reclamo deve essere respinto. La Commissione d’Appello Federale ritiene che il calciatore nella gara di cui in epigrafe dovesse ancora scontare una giornata in quanto espulso dopo la fine della gara e quindi fuori dal campo e, così come già sancito dall’art. 17 comma 2 C.G.S. “le sanzioni che comportano le squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” e pertanto l’espulsione “fuori campo” non comportando l’automatismo della squalifica è efficace solo dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale, che nel caso di cui trattasi non può coincidere con il giorno 24.2.2005, giorno della pubblicazione del Com. Uff. n. 33. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello proposto dalla C.U.C.R.A. Adelfia di Adelfia (Bari) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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