F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 29/04/05 APPELLO F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 322 del 28.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 29/04/05
APPELLO F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 322 del 28.4.2005)
La Juventus F.C. SpA ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 322 del 28 aprile 2005, relativa alla gara Juventus/Internazionale del 20.4.2005, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 315 del 21 aprile 2005) concernente la squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Ibrahimovic Zlatan a seguito di segnalazione del Procuratore Federale.
Sostiene la ricorrente la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare su tre punti della decisione:
A) insussistenza del necessario rapporto di funzionalità fra la condotta violenta e l’azione di gioco in corso;
B) qualificazione quale “condotta violenta” del comportamento imputato a Ibrahimovic; C) entità della sanzione e valutazione dell’attenuante della provocazione.
Esaminati gli atti e valutate attentamente le argomentazioni della ricorrente, ritiene questa Commissione che l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare debba essere confermata, non apparendo suscettibile di censura alcuna.
In particolare la motivazione risulta esauriente e tutt’altro che contraddittorio, su tutti i punti lamentati dalla ricorrente. Sussistono, infatti, nella fattispecie tutti i requisiti normativi relativi alla possibilità di utilizzo della prova televisiva come previsto dall’art. 31 comma A3) C.G.S., in particolare si tratta sicuramente di un episodio di condotta violenta sfuggito al controllo degli ufficiali di gara, in quanto l’arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione, non ebbe modo di percepire quanto avveniva alle sue spalle fra i giocatori Cordoba e Ibrahimovic, mentre il suo secondo assistente che, secondo la reclamante avrebbe forse potuto notare l’accaduto, ha riferito alla Commissione Disciplinare di non aver assolutamente visto la dinamica del contatto fisico fra i due calciatori.
D’altra parte, la condotta violenta dell’Ibrahimovic deve ritenersi del tutto estranea al l’azione di gioco incorso, come esaurientamente motivato dalla Commissione Disciplinare che, dopo aver ribadito che nel concetto di “azione in svolgimento” debbono ricomprendersi anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro controllo del pallone, ha chiarito che tale possibilità debba essere attuale e concreta e non solo ipotetica ed eventuale.
Circa la qualificazione come “condotta violenta” del gesto posto in essere dall’Ibrahimovic, non possono sussistere dubbi data la chiara evidenza delle immagini televisive, mentre molto meno evidente risulta l’atto del Cordoba (pestone al piede) che avrebbe causato la comunque ingiustificata e sproporzionata reazione del calciatore della Juventus.
Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, non può che condividersi la valutazione del Giudice Sportivo, correttamente confermata dalla Commissione Disciplinare sulla base del costante indirizzo degli organi di giustizia sportiva, riguardo la condotta violenta a gioco fermo o estranee all’azione di giuoco.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino ed ordina l’incameramento della tassa.
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