F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 29/04/05 APPELLO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DAINELLI DARIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 322 del 28.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 29/04/05
APPELLO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DAINELLI DARIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 322 del 28.4.2005)
L’A.C.F. Fiorentina Spa ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul C.U. n. 322 del 28 aprile 2005 con la quale veniva confermata la squalifica per due giornate di gara inflitta al calciatore Dainelli Dario dal Giudice Sportivo a seguito di segnalazione della Procura Federale ai sensi dell’art. 31 comma A3) C.G.S. (gara Bologna/Fiorentina del 24.4.2005).
Sostiene la ricorrente che, nella fattispecie, non ricorrono i requisiti richiesti dal citato articolo per utilizzare le riprese televisive quale mezzo di prova.
In particolare si afferma nel ricorso che l’arbitro ed il suo secondo assistente si trova vano in posizione ottimale per vedere quanto avveniva in area di rigore; che comunque, l’episodio fra i calciatori Dainelli e Torrisi non può considerarsi estraneo all’azione di giuoco; che, data la lievissima entità del colpo inferto dal Dainelli non sia possibile ravvisare nell’episodio gli estremi della condotta violenta.
Ritiene questa Commissione che le precise e complete argomentazioni della Commissione Disciplinare debbano essere condivise, mentre prive di pregio risultano le contrarie deduzioni della ricorrente. È certo infatti, che come risulta dalle chiare riprese televisive, l’arbitro stava seguendo la traiettoria del pallone già respinto fuori area e che la visuale dei suoi collaboratori era ostacolata dalla presenza di numerosi calciatori delle due squadre.
Altrettanto indubbia è l’intenzionalità del Dainelli di colpire l’avversario mentre la potenzialità di danno all’integrità fisica, le modalità del gesto e la zona colpita, sono segni inequivoci di atto violento.
Infine, la condotta del Dainelli non può essere ritenuta funzionale allo svolgimento dell’azione non essendo collegabile ad un eventuale e possibile controllo del pallone, già rinviato fuori dell’area di rigore e verso il fallo laterale.
Per quanto attiene all’entità della sanzione, non può che condividersi la valutazione del Giudice Sportivo correttamente confermata dalla Commissione Disciplinare in confor mità con l’orientamento degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C.F. Fiorentina di Firenze e dispone l’incameramento della tassa versata.
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