F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO A.C. CARENI PIEVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARENI PIEVE/FULGOR FARRA DEL 23.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Veneto Com.Uff. n. 38 del 9.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO A.C. CARENI PIEVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARENI PIEVE/FULGOR FARRA DEL 23.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Veneto Com.Uff. n. 38 del 9.3.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 2 febbraio 2005, sciogliendo la riserva contenuta nel precedente Comunicato Ufficiale n. 32 del 26 gennaio 2005, deliberava di omologare il risultato della della gara Careni Pieve/Fulgor Farra D’Alpago, disputata il 23.1.2005, nell’ambito del Campionato Regionale di 2ª Categoria Girone R, terminata col punteggio di 3 a 2. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, adita dall’U.S. Fulgor Farra D’Alpago, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 9 marzo 2005, disponeva la ripetizione della gara. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l’A.C. Careni Pieve, chiedendo l’annullamento dell’impugnata delibera ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame è fondato. Occorre, in primo luogo, ricordare che, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S. la Commissione d’Appello Federale “se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio”. Il successivo Titolo VIII (concernente la disciplina spor tiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica) dispone, all’art. 42, primo comma, che “i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 34, al Giudice Sportivo entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa...”. Nel caso di specie la gara si è svolta il 23 gennaio 2005, il successivo 24 gennaio 2005 l’U.S. Fulgor Farra D’Alpago preannunciava il proprio ricorso, che, però, veniva presentato solo il giorno 8 febbraio 2005, cioè ben oltre il termine dei sette giorni previsto dalle norme ricordate. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal l’A.C. Careni Pieve, annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo dell’8 febbraio 2005 proposto alla Commissione Disciplinare dalla Unione Sportiva Fulgor Farra D’Alpago, ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 conseguito in campo ed ordina la restituzione della relativa tassa.
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