F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA U.S. PASSO CORESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 AL CALCIATORE SANTORO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com.Uff. n. 72 del 3.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA U.S. PASSO CORESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 AL CALCIATORE SANTORO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com.Uff. n. 72 del 3.3.2005) L’ U.S. Passo Corese ha presentato reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 al calciatore Santoro Giuseppe come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio del 3 marzo 2005 a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara Achillea 2002/Passo Corese 22.1.2005 nella quale il calciatore Santoro Giuseppe espulso per aver spintonato al petto l’arbitro, l’offendeva e mentre veniva portato via a forza dal terreno di gioco dai propri compagni, sputava al Direttore di gara da circa tre metri senza colpirlo. Nel caso in esame il Giudice Sportivo aveva comminato la squalifica del suddetto sino al 30.6.2006, ma il ricorso alla Commisione Disciplinare ha previsto un inasprimento della sanzione con la squalifica fino al 31.12.2006. Il reclamo è respinto in quanto per i fatti accertati appare giustificato l’inasprimento della sanzione come sopra comminata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S. Passo Corese di Passo Corese (Rieti) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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