F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. CASTELFRENTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL CALCIATORE CONICELLA MORENO (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 26/C Riunione del 17.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. CASTELFRENTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL CALCIATORE CONICELLA MORENO (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 26/C Riunione del 17.1.2005) Con atto del 31.3.2005 la società A.C. Castelfrentano propone ricorso per revocazione avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2005 inflitta al calciatore Conicella Moreno. Il 31.3.2005 la Società A.C. Castelfrentano, proponeva appello avanti la C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 18 novembre 2004, con la quale veniva confermata la squalifica inflitta al calciatore Conicella Moreno fino al 31.10.2005.Nel reclamo si chiedeva il riesame dei fatti, in quanto la società sosteneva l’erronea identificazione da parte dell’arbitro, dell’autore degli atti violenti, adducendo l’estraneità del Conicella. La C.A.F. dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 33 comma 1 C.G.S. con Com. Uff. n. 26/C, pubblicato il 18.1.2005, in quanto concernente, esclusivamente, questioni di merito, già prospettate nei primi due gradi di giudizio. La Società A.C. Castelfrentano, nel ricorso per revocazione presentato avanti la C.A.F., adduce come motivazione la dichiarazione spontanea di un proprio tesserato, sottoscritta dai genitori esercenti la potestà sullo stesso in quanto minore, nella quale il Sig. Peri Francesco dichiara di aver colpito lui il direttore della gara svoltasi tra il Castelferentano ed il Calcio Chieti, escludendo così la responsabilità dei fatti violenti imputati erroneamente al calciatore Conicella Moreno. Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art. 35 C.G.S.. La prodotta dichiarazione non integra alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per poter giustificare il giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione dell’A.C. Castelfrentano di Castelfrentano (Chieti) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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