F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA A.S. GIUSSAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIUSSAGO/ORATORIO STRADELLA DEL 22.3.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 35 dell’1.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05
APPELLO DELLA A.S. GIUSSAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIUSSAGO/ORATORIO STRADELLA DEL 22.3.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 35 dell’1.4.2005)
Con ricorso ritualmente inoltrato la A.S. Giussago ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che aveva rigettato il medesimo reclamo relativamente alla presunta posizione irregolare del giocatore Merli Massimiliano della A.P. Oratorio Stradella utilizzato nella gara del 22.3.2005 tra la A.S. Giussago e la A.P. Oratorio Stradella terminata con il punteggio di 1 a 3.
Assume sostanzialmente la ricorrente che nel caso in esame sussisterebbero forti dubbi sulla reale identità del giocatore che avrebbe partecipato alla suddetta gara in quanto il Merli sarebbe stato identificato dal Direttore di Gara con il tesserino F.I.G.C. n.
021208 mentre in precedenti gare sarebbe stato identificato con tesserino F.I.G.C. n.
18887. Chiede, pertanto, che la C.A.F. dichiari la vittoria a tavolino della A.S. Giussago.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ed invero, nel caso in esame l’identificazione del Merli da parte del Direttore di gara è stata effettuata sulla base di un regolare documento rilasciato dalla F.I.G.C. che, dall’esame degli atti acquisiti risulta relativo ad un precedente tesseramento biennale con la medesima società. È appena il caso di aggiungere che tale documento mantiene comunque la sua validità ove venga utilizzato come mero mezzo di riconoscimento con la conseguenza che correttamente, il primo Giudice ha ritenuto l’identificazione del Merli regolarmente avvenuta.
La Commissione d’Appello Federale deve pertanto rigettare il ricorso come sopra proposto e ordinare l’incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello proposto dalla A.S. Giussago di Giussago (Pavia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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