F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. BERGAMO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCETTO/BERGAMO CALCIO A 5 DELL’11.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 520 del 5.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. BERGAMO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCETTO/BERGAMO CALCIO A 5 DELL’11.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 520 del 5.4.2005) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’Associazione Sportiva Bergamo Calcio a 5 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, C.U. n. 520 del 5 aprile 2005. Con la decisione in esame, oggetto della odierna impugnazione, è stato rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 282 del 19 gennaio 2005, aveva a sua volta respinto il ricorso della A.S. Bergamo Calcio a 5 relativo alla regolarità della gara Bergamo Calcetto/Bergamo Calcio a 5 dell’11.12.2004, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Segnatamente l’A.S. Bergamo Calcio a 5 ricorre asseritamente per: 1. Inapplicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 17.3 C.G.S.; 2. Piena ed esclusiva applicabilità, di contro, della disposizione di cui all’art. 17.7 C.G.S.. In relazione al primo motivo di appello, la società ricorrente rileva che il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare avrebbero errato nel considerare regolare la partecipazione alla gara in questione del calciatore De Nadai Elvis (tesserato anche come tecnico della formazione Under 21 del Bergamo Calcetto ed in tale veste incorso nella sanzione della squalifica per quattro giornate) sulla base di una interpretazione estensiva dell’art. 17 comma 3 C.G.S., ancorché in esito ad un ragionamento che la stessa appellante definisce “decisamente articolato ed approfondito”. Viene contestato, in particolare, che nell’ipotesi di un allenatore-calciatore la Commissione Disciplinare abbia ritenuto che la “sanzione sembra esplicare i suoi effetti unicamente nel campionato nel quale partecipa detta squadra, anche se... non esiste una norma corrispondente a quella di cui all’art. 17 comma 3 che limita la squalifica del solo calciatore al campionato di pertinenza”. Vengono, dunque, censurate, nella motivazione del provvedimento impugnato, l’estensione analogica della norma in esame, che non troverebbe giustificazione nel testo letterale della disposizione, nonché l’equiparazione allenatore-calciatore, che sarebbe stata erroneamente effettuata dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare in virtù della nota decisione della Corte Federale pubblicata sul C.U. n. 13/Cf del 23 maggio 2003. Con il secondo motivo di appello, inoltre, la ricorrente A.S. Bergamo Calcio a 5 lamenta che la Commissione Disciplinare non abbia applicato alla fattispecie in esame il comma 7 dell’art. 17 C.G.S., che inibisce ai tecnici colpiti da squalifica qualunque attività, in occasione delle gare, per tutto il periodo sanzionato. Contesta, l’appellante, che al riguardo la Commissione Disciplinare abbia disatteso detta argomentazione, ritenendola “ingiustificatamente estensiva” perché “il legislatore fa espresso riferimento ad una squadra ben determinata”, e conclude chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione sostenendo che, essendo stato squalificato il De Nadai in quanto allenatore dell’Under 21 del Bergamo Calcetto, allo stesso era inibita qualunque attività, ivi compresa la partecipazione in qualità di calciatore alle gare della prima squadra nel Campionato Nazionale di Serie B. Rileva questo decidente che l’appello in esame è infondato. La Commissione Disciplinare, per stessa ammissione della ricorrente, ha motivato la propria decisione con rigore ed in maniera definita articolata ed approfondita. Oltre a quanto sopra già rilevato, infatti, la Commissione Disciplinare ha osservato, ritenendo legittima la partecipazione alla gara di che trattasi del De Nadai, che “il ricorrente omette di considerare la differente efficacia esistente tra le due posizioni derivante dai diversi status di calciatore ed allenatore, espressamente riconosciuti dal C.G.S., anche in ordine alle pene riservate agli stessi. Per il primo, difatti, viene espressa la regola che la squalifica venga scontata nel torneo nel quale la stessa è stata comminata; pertanto, lo stesso potrà legittimamente prendere parte a gare di altro torneo o di altra categoria. È emblematico, al riguardo, l’impiego, con la squadra Primavera, di calciatori di Serie A squalificati. Per il secondo, detta possibilità non è espressa, in quanto l’allenatore può ricoprire detta veste solo in una squadra, appartenente ad una società, ma non è possibile un suo impiego nelle squadre partecipanti a Tornei di altre categorie, seppur della stessa società, in quanto le stesse sono guidate da un altro tecnico”. Approfondendo il ragionamento, poi, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che nell’ipotesi “in cui la doppia qualità sia rivestita da un tesserato che alleni e giochi in un’unica squadra è ovvio che lo stesso, squalificato come allenatore, sarebbe impossibilitato a prendere parte alla gara come calciatore. Questa considerazione deriva dalla funzione della norma (art. 17, comma 7) che, come già dedotto, mira a privare la squadra della conduzione tecnica dell’allenatore. Se lo stesso fosse squalificato in tale veste, la possibilità di un suo impiego come calciatore frusterebbe la norma e la sanzione. Nel caso che ci occupa invece la norma non può prevedere una impossibilità assoluta ad un suo impiego in un’altra squadra e in altra qualità, né lo stesso determina una posizione irregolare del calciatore”. Correttamente, indi, la Commissione Disciplinare ha richiamato il dettato dell’art. 12, comma 5 C.G.S., in virtù del quale la sanzione della perdita di una gara è prevista solo allorquando una società utilizzi un calciatore squalificato; ha evidenziato, inoltre, come questa fattispecie non ricorresse a proposito del De Nadai; infine, ha disatteso le argomentazioni della ricorrente rilevando che, se si accedesse all’interpretazione prospettata “si arriverebbe così all’assurda conseguenza che le gare utili per scontare la squalifica dovrebbero essere tutte quelle alle quali partecipa la società, aventi il requisito dell’ufficialità, a prescindere dalla categoria, ed in tale maniera la funzione della norma verrebbe svilita, creando percorsi squilibri a favore di società impegnate su più fronti”. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata, ed in particolare da quest’ultimo conclusivo argomento, si ricava l’insussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, che questa Commissione d’Appello pienamente condivide, è assolutamente immune. In relazione, dunque, alla prospettata violazione dell’art. 33 comma 1 C.G.S., segnatamente quella di cui alla lettera c) di detta disposizione (omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio), deve rilevarsi che la stessa non sussiste atteso che la decisione della Commissione Disciplinare ha fornito ampia contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale il Giudice di secondo grado, con attenta e coerente applicazione delle dispozizioni di cui all’art.17 C.G.S. di cui sopra, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo rigettando il ricorso dell’A.S. Bergamo Calcio a 5. La Commissione Disciplinare con le puntuali e precise argomentazioni già rilevate, non è incorsa in nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a 5 di Bergamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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