F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. LERICI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LERICI/TARROS MIGLIARINA DEL 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria Com. Uff. n. 37 del 14.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. LERICI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LERICI/TARROS MIGLIARINA DEL 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria Com. Uff. n. 37 del 14.4.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 14.4.2005, applicava all’A.S. Lerici Calcio la sanzione della perdita della gara Lerici/Tarros del 23.3.2005, non disputatasi a causa dell’irregolarità del terreno di giuoco, mancante della rete di recinzione e della quale, in precedenza il Giudice Sportivo aveva disposto l’effettuazione. Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l’avvocato Manlio Gianquinto, Presidente dell’A.S. Lerici, con una serie di motivi in fatto e in diritto, sostenendo, sostanzialmente, che la gara deve essere disputata, stante “l’eccezionalità dell’evento e delle cause di forza maggiore (rimozione della rete di recinzione del terreno di gara da parte dell’impresa “Saporito costruzioni s.r.l.” e impossibilità di ripristinarla in tempo per l’inizio della gara) non imputabili alla società ospitante”. All’odierna riunione le parti presenti concludevano come da separato verbale. Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., che prevede che “la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza”. Va disposto, di conseguenza, l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.S. Lerici Calcio di Lerici (La Spezia), ai sensi dell’art. 55 n. 2 N.O.I.F. ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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