F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO F.C. BOCA PELLARO 1921 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALMESE/BOCAPELLARO DEL 10.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 116 del 3.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05
APPELLO F.C. BOCA PELLARO 1921 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALMESE/BOCAPELLARO DEL 10.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 116 del 3.5.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 maggio 2005, confermava la decisione del Giudice Sportivo, con la quale erano state applicate alla F.C. Boca Pellaro 1921 le sanzioni della perdita della gara Palmese/Boca Pellaro 1921, del 10.4.2005, con il punteggio di 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica, a seguito della mancata presentazione in campo, all’inizio del secondo tempo, a seguito dell’asserita aggressione dell’allenatore e dei suoi calciatori, da parte di un dirigente, dell’allenatore e di altri tesserati della società avversaria.
Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l’Avvocato Giovanni Tavilla, Presidente del F.C. Boca Pellaro 1921, con una serie di motivi di merito.
Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. d) C.G.S. in quanto si tratta di terzo grado di giudizio di merito.
Va disposto, di conseguenza, l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla F.C. Boca Pellaro 1921 di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 33 n.1 C.G.S. ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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