F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 APPELLO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005) L’A.S. Roma ed il calciatore Francesco Totti hanno proposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 315 del 24 aprile 2005 che, respingendo il reclamo dell’A.S. Roma, confermava il provvedimento di squalifica per quattro giornate di gara adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Francesco Totti “perché, al 18° minuto del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba, compiendo l’atto in un contesto estraneo all’azione in svolgimento poiché il pallone si trovava già a considerevole distanza. Dopo che l’arbitro, su segnalazione di un assistente, aveva già interrotto il gioco, colpiva il medesimo con un violento pugno al volto”. Nel ricorso si eccepiscono: a) l’omessa pronuncia della Commissione Disciplinare circa la genericità ed astrattezza della decisione del Giudice Sportivo; b) l’erronea applicazione dell’art. 31 lettera a) C.G.S.; c) l’errata valutazione delle immagini televisive da parte dei primi giudici; d) la mancata valutazione di circostanze attenuanti ed in particolare dell’atteggiamento provocatorio tenuto da alcuni calciatori del Siena nei confronti dell’incolpato, della tenuità del gesto compiuto dal Totti e del comportamento tenuto dai soggetti interessati anche con riferimento alle dichiarazioni da essi rilasciate dopo la gara e nei giorni successivi alla disputa della stessa. In conclusione, gli appellanti chiedono la riduzione a tre giornate di gara della squalifica inflitta al Totti e la commutazione della terza e quarta giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria. La C.A.F. ritiene che il gravame sia privo di fondamento. La prima censura, relativa alla genericità della delibera adottata dal Giudice Sportivo in prime cure, non trova alcun riscontro nella realtà, attesa la completezza ed esaustività della motivazione in atti. Con il secondo motivo, gli appellanti sostengono che la Commissione Disciplinare sarebbe incorsa in contraddizione, ritenendo dapprima ammissibile la prova televisiva prodotta a discarico, salvo poi affermare, dopo la visione delle immagini televisive, che le stesse non sono tali da escludere con certezza che il Totti abbia in alcun modo commesso l’infrazione contestata. Così facendo, secondo gli appellanti, la Commissione ha erroneamente applicato l’art. 31 lett. a 4) che imporrebbe agli organi giudicanti di esaminare le immagini anteriormente alla loro ammissione in giudizio, al fine di verificare che esse siano idonee a dimostrare con certezza l’estraneità del tesserato rispetto alla condotta sanzionata. La tesi difensiva, per quanto suggestiva, è tuttavia inconsistente. Essa ha il torto di confondere il preliminare giudizio di ammissibilità in astratto della prova televisiva con quello di merito, relativo alla idoneità delle immagini televisive a scagionare l’incolpato dimostrandone l’estraneità rispetto all’infrazione contestata. Per di più, gli appellanti non prendono neppure in considerazione l’ipotesi, verificatasi nel caso di specie, che le immagini televisive ritenute ammissibili si rivelino, al momento della visione da parte dell’organo giudicante, inidonee a discolpare il tesserato dall’infrazione addebitatagli. Rileva questa Commissione che i primi giudici hanno applicato in modo corretto l’art. 31 lettera a 4) C.G.S., ritenendo ammissibili le sole immagini relative all’episodio in contestazione (ovvero quelle relative alle condotte poste in essere dal calciatore Totti al 18° del secondo tempo della gara Roma/Siena del 20.4.2005) in quanto astrattamente idonee a scagionarlo dall’addebito, e dichiarando per contro inammissibile la restante documentazione televisiva prodotta dalla difesa, del tutto estranea alle finalità previste dall’art. 31 lettera a 4) C.G.S.. La valutazione delle immagini televisive ammesse non è censurabile in questa sede, poiché la Commissione Disciplinare ha dato atto nella propria motivazione che esse, pur offrendo “piena garanzia tecnica e documentale”, non consentono in concreto di scagionare il Totti, per una circostanza oggettiva, costituita dalla presenza di un terzo soggetto (un difensore del Siena) che impedisce la visione completa di quanto accaduto tra i due protagonisti dell’episodio contestato. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per un riesame in sede di appello delle immagini televisive visionate dalla Commissione Disciplinare. Quanto al motivo sub d) è agevole rilevare che ai primi giudici era preclusa qualsivoglia valutazione di circostanze attenuanti (quali le provocazioni asseritamene poste in essere da tesserati del Siena nei confronti del Totti durante la gara in esame, la “tenuità” del gesto compiuto dall’incolpato, la valutazione del comportamento complessivo dei soggetti interessati, Totti, Colonnese, Cirillo ed altri, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dagli stessi dopo la disputa della gara). Per compiere siffatta valutazione, infatti, la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto prendere in esame immagini televisive da essa giustamente ritenute inammissibili perché “estranee alle finalità indicate dal dettato normativo di cui all’art. 31 lett. a 4) C.G.S.”. Operando in tal senso, i primi giudici avrebbero esorbitato dall’ambito di applicazione della norma, che ammette l’uso di immagini televisive al solo fine di dimostrare che il tesserato non ha commesso l’infrazione addebitatagli (e revocare, se del caso, la sanzione inflitta), ma non consente che i filmati vengano utilizzati per l’accertamento di circostanze diverse, tanto meno al fine della riduzione della sanzione. La delibera della Commissione Disciplinare è quindi immune da censura e deve essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Roma di Roma ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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