F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05 APPELLO DELLA A.S.D. SOLARINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.5.2005 A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE E DELL’AMMENDA DI X 260,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 35 del 17.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 02/05/05
APPELLO DELLA A.S.D. SOLARINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.5.2005 A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE E DELL’AMMENDA DI X 260,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 35 del 17.3.2005)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 17 marzo 2005, applicava alla A.S.D. Solarino la sanzione dell’ammenda di 260 euro e al Presidente della predetta società la sanzione dell’inibizione fino al 17.5.2005, a seguito del deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, per il mancato tesseramento di Olivanti Paolo quale allenatore abilitato dal Settore Tecnico per le proprie squadre giovanili.
Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il vice presidente della A.S.D. Solarino, Giordano Sebastiano, richiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado “in quanto i fatti contestati non corrispondono alla realtà documentale”.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
La motivazione del primo giudice è, infatti, condivisibile e i motivi di appello non inficiano questa conclusione.
La società appellante si limita, infatti, a sostenere di avere tesserato l’Olivanti, in data
5.3.2005 (senza, peraltro, fornire la prova dell’avvenuto tesseramento) e cioè, in epoca successiva al deferimento verificatosi il 16.2.2005, confermando, in questo modo, l’avvenuta violazione per la quale è stata sanzionata in primo grado.
Va disposto, di conseguenza, l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dalla A.S.D. Solarino di Solarino (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa.
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