F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.S.D. PESCINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. ORTONA CALCIO/A.S.D. PESCINA DEL 19.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 17 del 21.10.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05
APPELLO A.S.D. PESCINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. ORTONA CALCIO/A.S.D. PESCINA DEL 19.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 17 del 21.10.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, decidendo sul reclamo della A.S. Ortona Calcio avverso l’esito della gara A.S. Ortona Calcio/A.S. Pescina del 19.9.2004 per posizione irregolare del calciatore Stefano Rapino, infliggeva alla A.S.Pescina la perdita della gara per 3-0, nonché la sanzione dell’ammenda di euro 150,00.
Ricorreva alla Commissione d’Appello Federale la A.S. Pescina sostenendo l’inammissibilità dello ricorso proposto dalla A.S. Ortona Calcio in quanto presentato ad organo incompetente; nel merito l’illegittimità della decisione della Commissione Disciplinare che non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza dell’errore materiale contenuto nella lista di trasferimento del calciatore Rapino Stefano, essendo evidente la reale volontà delle delle società interessate di effettuare un trasferimento temporaneo e non, come indicato definitivo.
La Commissione d’Appello Federale nell’udienza dell’11.11.2004 rimetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Rapino Stefano.
L’appello è infondato e va respinto. L’art. 42 C.G.S. testualmente recita:
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara.
4. Il deferimento, da parte degli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il deferimento con le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara.
Pertanto il reclamo deve ritenersi tempestivo nonché ammissibile, in quanto l’articolo sopracitato disciplina la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte alla gara in ambito regionale della L.N.D..
Quanto al merito, come deciso dalla Commissione Tesseramenti il trasferimento contestato è privo di validità ed efficacia, perché effettuato in palese violazione del disposto di cui all’art. 100 comma 2 N.O.I.F., in quanto il calciatore non professionista può essere trasferito una sola volta per ciasun periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale.
È consentito in via eccezionale solo il trasferimento “a titolo temporaneo”, dopo il precedente trasferimento a titolo definitivo.
Nel caso in esame invece il calciatore Rapino è stato trasferito a titolo definitivo alla Società Renato Curi Angolana S.r.l. in data 27 agosto 2004 e poi nuovamente trasferito da quest’ultima Società all’A.S.D. Pescina il 16 settembre 2004 (con lista n. 129321) sempre a titolo definitivo. (Com. Uff. n.19/D).
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Pescina di Pescina (L’Aquila) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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