F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.S.D POZZALLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING CLUB ACICASTELLO/POZZALLO DEL 5.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.S.D POZZALLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING CLUB ACICASTELLO/POZZALLO DEL 5.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo presentato dalla società Pozzallo Calcio che segnalava la posizione irregolare, ai fini del tesseramento, dei calciatori Pirrello Marco e Vinciprova Rosario, schierati dalla Soc. Sporting Club Acicastello nella gara Sporting Club Acicastello/Pozzallo del 5.3.2005 (Com. Uff. n.65 del 23 marzo 2005). Ricorreva avanti alla Commissione d’Appello Federale la A.S.D. Pozzallo sostenendo come il calciatore Pirrello Marco nato il 12.9.1985 come risultante dalla distinta della gara in oggetto, non è tesserato per la società Sporting Club Acicastello. Chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara allo Sporting Club Acicastello per 3-0. La C.A.F., come da Comunicato Ufficiale n.40 del 27.4.2005, disponeva l’acquisizione presso la società Acicastello di copia di un documento di identità del calciatore Pirrello Marco e del certificato anagrafico rilasciato dal Comune di residenza; nonché, presso il Comitato Regionale di copia della richiesta del tesseramento del suddetto calciatore in data 19.2.1995. Alla C.A.F. perveniva la richiesta di tesseramento alla F.I.G.C., da cui risulta che il Pirrello Marco è regolarmente tesserato per la società Sporting Club Acicastello: pertanto lo stesso poteva essere schierato nella gara in oggetto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pozzallo Calcio di Pozzallo (Ragusa) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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