F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.S.D. COLLERETTO GIACOSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA AL CALCIATORE MARENGO MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta Com. Uff. n. 38 del 14.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05
APPELLO A.S.D. COLLERETTO GIACOSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA AL CALCIATORE MARENGO MARCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta Com. Uff. n. 38 del 14.4.2005)
L’A.S. Colleretto Giacosa ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta pubblicata sul C.U. n. 38 del 14 aprile 2005, con la quale è stata disposta la squalifica del calciatore Marengo Marco sino al 30.6.2006.
Nel ricorso si ritiene che la Commissione Disciplinare, pur riconoscendo l’incongruità della decisione del Giudice Sportivo, al punto da ridurre la sanzione inflitta al Marengo, avrebbe comunque applicato una squalifica esagerata rispetto all’entità del fatto. Si chiede, in sostanza, un riesame del merito, che, in questa sede non è consentito, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla
A.S.D. Colleretto Giocosa di Colleretto Giacosa (Torino), ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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