F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO S.S. REAL VESUVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E L’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTE AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 81 del 7.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05
APPELLO S.S. REAL VESUVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E L’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTE AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 81 del 7.4.2005)
La S.S. Real Vesuvio ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza e l’ammenda di Euro 800,00 ad essa reclamante inflitta come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005, a seguito dei fatti avvenuti nella gara Real Vesuvio/Real Amalfi dell’8 gennaio 2005 valevole per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 nel corso della quale si sono verificate varie intemperanze con aggressioni all’arbitro, anche dopo che questi aveva lasciato il campo di gioco a bordo della propria autovettura.
La Commissione d’Appello Federale dichiara inammissibile il reclamo in oggetto, ai sensi dell’ar t. 33 comma 2 C.G.S., per tardività essendo lo stesso stato spedito il
30.4.2005, pertanto ben oltre i setti giorni previsti dalla normativa vigente, decorrenti dal giorno successivo al 7.4.2005.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.C. Real Vesuvio di Castellammare di Stabia (Napoli), ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S, per tardività e dispone l’incameramento della tassa versata.
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