F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO POL. LUNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA LUNANO/CANTIANESE DEL 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 124 del 7.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO POL. LUNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA LUNANO/CANTIANESE DEL 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 124 del 7.4.2005) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Cantianese e quindi annullando la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, ha inflitto all’attuale reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe per 0-3. In effetti il Direttore di gara riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al quarantasettesimo minuto del primo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo regolarmente a termine a seguito delle aggressioni fisiche e verbali subite da parte di tesserati della Polisportiva Lunano. In particolare, l’arbitro riportava di essere stato accerchiato dalla generalità dei componenti della squadra ospitante, che lo minacciavano e lo insultavano, e di essere stato colpito, altresì, da uno sputo in pieno viso. Il Giudice Sportivo, ritenendo “non giustificabile e non condivisibile la decisione assunta dall’arbitro di sospendere definitivamente la gara al 46° del primo tempo, stante l’oggettiva carenza di una qualsiasi menomazione subita dal direttore di gara ed il carattere non violento (seppur deprecabile) del gesto suddetto che potesse impedire la prosecuzione della gara in piena autonomia di giudizio”, disponeva la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare invece, investita dal reclamo della U.S. Cantianese, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari, ha annullato la detta decisione sulla base dei seguenti elementi, oltre che di quanto riportato, in punto di fatto, dal referto arbitrale, prova privilegiata degli accadimenti: le disposizioni di cui alla Regola n. 5 ed all’art. 64 N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il ptere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; a norma dell’art. 12, comma 4, C.G.S. spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; il gesto dello sputare assume una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto investito a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio di chi lo subisce. La decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro è apparsa, pertanto, pienamente giustificata per quanto avvenuto sul campo ed in particolare per i comportamenti posti in essere dai tesserati della Polisportiva Lunano. L’impianto argomentativo della decisione di seconde cure, nei margini di sindacabilità della vertenza concessi a questo Organo, operante in terzo grado di giudizio (e quindi esulanti dal concreto dispiegarsi della dinamica dei fatti, di cui è stata data ampia contezza nei precedenti gradi di giudizio), si appalesa condivisibile e comunque non risulta scalfito dalle deduzioni della Polisportiva reclamante, incentrate sull’assenza di elementi che potessero far ritenere pregiudizievole, per l’incolumità dell’arbitro o dei suoi tesserati, la continuazione della gara e sulla considerazione che l’impossibilità della prosecuzione della gara deve essere oggettiva e non legata a stati d’animo o potenziali suscettibilità del direttore di gara. In effetti, sembra tutt’altro che inconcepibile che la situazione ambientale in questione, descritta in atti fidefacienti, abbia potuto provocare un certo serio turbamento nel direttore di gara, al punto di non consentirgli di portare a termine con regolarità, e quindi serenità, il suo operato. Detto questo, ha ragione, inoltre, la Commissione Disciplinare quando assimila “lo sputo in faccia” ad un atto di violenza ed in tal senso depongono norme e principi generali sia dell’ordinamento comune che di quello sportivo. A ciò va aggiunto, con portata invero dirimente, il ben noto principio della limitata sindacabilità dei fatti che, a giudizio dell’arbitro, appaiono tali da non consentirgli di continuare a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, anche quando non pregiudicano l’incolumità sua e quella degli assistenti e dei calciatori (art. 64, comma 2, N.O.I.F.). Per i sopraindicati motivi, non sussistono altri valutabili, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Lunano di Lunano (Pesaro Urbino) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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