F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO A.S.D. CASAMASSIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA V. MAZZOLA CAROSINO/CASAMASSIMA DEL 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05
APPELLO A.S.D. CASAMASSIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA V. MAZZOLA CAROSINO/CASAMASSIMA DEL 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005)
Con riferimento alla gara U.S. Valentino Mazzola Carosino/A.S.D. Casamassima del
13.3.2005, la Società A.S.D. Casamassima proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia chiedendo l’applicazione della punizione sportiva di perdita della gara a carico della U.S.V. Mazzola Carosino, responsabile di aver utilizzato, nel corso del secondo tempo, un calciatore con la maglia n. 17, non indicato nella distinta che comprendeva soltanto 16 calciatori, con numerazione progressiva dall’1 al 16.
La Commissione Disciplinare provvedeva ad interpellare l’arbitro, il quale precisava, nel suo supplemento di rapporto, che prima dell’inizio della gara gli si era presentato il dirigente accompagnatore della Valentino Mazzola Carosino il quale gli aveva chiesto di iscrivere in distinta un calciatore ritardatario, Lo Bianco Andrea, con il n. 17. L’arbitro aveva accolto la richiesta identificando il calciatore ed inserendone il nominativo nella copia in suo possesso dell’elenco di gara della Soc. Carosino. Poiché le distinte erano già state consegnate ai dirigenti delle due squadre, l’arbitro informava verbalmente il capitano della Casamassima A.S.D. dell’inserimento del suddetto calciatore nell’elenco.
Sulla base dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara, la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l’invalidazione del risultato conseguito sul campo.
Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto appello l’A.S.D. Casamassima eccependo, in linea di fatto, che il capitano della propria squadra non aveva riferito ai propri dirigenti alcuna comunicazione dell’arbitro relativa all’inserimento del n. 17 nella distinta di gara e, in linea di diritto, che non erano stati compiuti nel caso di specie tutti gli adempimenti previsti dall’art. 61 delle N.O.I.F., in forza del quale le Società devono consegnare all’arbitro, prima dell’inizio della gara, le distinte in triplice copia nelle quali devono essere annotati i nominativi dei calciatori. L’appellante lamenta quindi di non aver avuto la possibilità, stante il comportamento negligente dell’Arbitro, di predisporre la corretta organizzazione tecnicotattica della gara per aver ignorato che la squadra avversaria avrebbe potuto utilizzare, nel corso della gara, il calciatore n. 17 non compreso nella distinta consegnatale dall’arbitro.
La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato, poiché la partecipazione alla gara del
Lo Bianco è stata regolare.
La Regola 3 del giuoco del calcio prevede che i calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, purchè già iscritti nell’elenco prima della stessa, previa identificazione. La condizione essenziale per la partecipazione alla gara del Lo Bianco (iscrizione nell’elenco di gara prima dell’inizio della stessa) è quindi stata rispettata, come riferito dall’arbitro nel supplemento di rapporto reso ai primi giudici. La mancata iscrizione del Lo Bianco nella copia della distinta già consegnata ai dirigenti del Casamassima (formalità del resto surrogata dalla comunicazione verbale fatta dall’arbitro al capitano della squadra) costituisce mera irregolarità non produttiva di conseguenze in ordine alla regolarità della partecipazione del Lo Bianco alla gara in questione. Basterà rilevare in proposito che l’art. 61 delle N.O.I.F., intitolato “adempimenti preliminari alla gara”, prevede al comma 2 che la mancata consegna dell’elenco di gara al capitano o dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara non costituisce motivo di reclamo.
La decisione impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Casamassima di Casamassima (Bari) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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