F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO U.S. PRIMO MAGGIO TEBALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 INFLITTA AL CALCIATORE TORNERI TOMMASO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 44 del 13.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO U.S. PRIMO MAGGIO TEBALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 INFLITTA AL CALCIATORE TORNERI TOMMASO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 44 del 13.4.2005) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 13 aprile 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Primomaggio Tebaldi in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara Primomaggio/Borgo S. Pancrazio del 26.3.2005 (Campionato di 2ª Categoria, Girone B) ed alle sanzioni della perdita della gara e della squalifica del calciatore Torneri Tommaso fino al 31.5.2006 inflitte dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato. Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che l’atto di violenza del Torneri verso il direttore di gara (violenta manata alla nuca e conseguente stordimento) giustificava ampiamente le sanzioni inflitte. Avverso tale decisione proponeva appello la società che lamentava, in sostanza, l’erronea valutazione da parte della Commissione dei fatti all’origine dalla sanzione. Rilevava in particolare, anche alla luce delle dichiarazioni di un dirigente della squadra avversaria e di tre calciatori propri, che l’arbitro era caduto a terra non per effetto della “violenta manata alla nuca”, ma perché accidentalmente scontratosi “da dietro con un calciatore”, il n. 7, Finazzo Giuseppe. Fatto presente, poi, che l’arbitro aveva riportato in realtà conseguenze di lieve entità, chiedeva l’annullamento delle sanzioni inflitte o, in subordine, la loro riduzione. L’appello della U.S. Primomaggio Tebaldi non è ammissibile. Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d’appello sia per “violazione o falsa applicazione” delle norme federali espressamente richiamate che per “omessa... motivazione su un punto decisivo della controversia”. La U.S. Primomaggio Tebaidi non ha proposto appello, invece, per una (o per entrambe) delle ragioni appena dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa ricostruzione dell’accaduto. Anche a prescindere dall’impossibilità di accogliere una prospettazione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti ufficiali di gara, va da sé che un appello proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 punto 1 C.G.S. deve esser dichiarato necessariamente inammissibile. Vero è, per la verità, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga “adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello della U.S. Primomaggio Tebaldi non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle “altre materie normativamente previste”; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento. Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U.S. Primo Maggio Tebaldi di Verona, ai sensi dell’ art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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