F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO A.C. BOSCHETTO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CANOTTIERI BALDESIO/A.C. BOSCHETTO DEL 10.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 41 del 29.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO A.C. BOSCHETTO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CANOTTIERI BALDESIO/A.C. BOSCHETTO DEL 10.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 41 del 29.4.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il reclamo proposto dalla società A.C. Boschetto, che assumeva la posizione irregolare del calciatore Guarnieri Paolo, schierato con il n.1 nella partita Canottieri Baldesio/A.C. Boschetto del 10.4.2005 (C.U. n. 41 del 29 aprile 2005). Ricorreva a questa Commissione Disciplinare la A.C. Boschetto sostenendo come la posizione irregolare contestata riguardasse il calciatore Guarnieri Paolo nato il 16.2.1983 matricola 4537368, il quale risulta svincolato, e non il tesserato Guarnieri Fedele che poi ebbe a cambiare nome (come da decreto prefettizio) in Guarnieri Paolo Fedele matricola 3266213. Trattandosi quindi di posizioni federali diverse, e quindi di persone diverse, chiedeva sancirsi la posizione irregolare del calciatore Guarnieri Paolo, che quindi non poteva essere schierato nella gara in oggetto. Il reclamo è infondato e va rigettato. Risulta dagli atti come il calciatore tesserato per la Cannottieri Baldesio che ebbe a giocare la partita in oggetto fosse Guarnieri Paolo Fedele, regolarmente tesserato per la Canottieri Baldesio; e come questi fosse la stessa persona che ebbe a cambiare il prenome da Fedele in Paolo Fedele Mario, come da decreto del Prefetto di Cremona del 14.6.2002. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’A.C. Boschetto di Cremona e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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