F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO POL. CASSA DI MUTUO SOCCORSO SANT’ELIA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA QUARTU S. ELENA/POL. CMS SANT’ELIA DEL 20.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 41 del 21.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO POL. CASSA DI MUTUO SOCCORSO SANT’ELIA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA QUARTU S. ELENA/POL. CMS SANT’ELIA DEL 20.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 41 del 21.4.2005) Nel corso del secondo tempo della gara Quartu S. Elena/Cassa di Mutuo Soccorso del 20.3.2005 si verificavano episodi di tale gravità (in particolare una rissa svoltasi nelle vicinanze degli spogliatoi e in quelle immediate del terreno di giuoco, nella quale erano coinvolti sostenitori e calciatori delle due squadre e che non era possibile sedare, per la temporanea assenza delle forze dell’ordine) da indurre l’arbitro a sospendere la gara. Il Giudice Sportivo, con provvedimento del 24 marzo 2005, riteneva che la responsabilità dei fatti refertati dal direttore di gara fosse addebitabile alle due società ed irrogava ad entrambe la punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0-3; sanzionava inoltre entrambe le società con un’ammenda in misura di X 350,00 a carico del C.M.S. e di € 300,00 a carico del Quartu Sant’Elena. Le due società interessate ricorrevano con separati reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna chiedendo entrambe la revoca della sanzione della punizione sportiva. La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 41 del 21 aprile 2005, decidendo sui due reclami riuniti, deliberava di sanzionare solo la Polisportiva C.M.S. Sant’Elia con la perdita della gara per 0-3, confermando le ammende ad entrambe le società. La Soc. C.M.S. ha proposto ricorso a questa Commissione eccependo l’erronea valutazione delle risultanze degli atti ufficiali da parte dei primi giudici. Osserva infatti l’appellante che la Commissione Disciplinare ha affermato in motivazione che “come si evince dal rapporto arbitrale... gli episodi che hanno determinato la sospensione della gara non vedono mai coinvolti giocatori o tesserati del Quartu Sant’Elena” mentre il rapporto arbitrale smentisce tale affermazione riportando che: “intorno al 30° minuto del secondo tempo, si introduceva nel campo per destinazione... un sostenitore della Società Quartu S. Elena... da quanto riferitomi dagli stessi dirigenti della Società Quartu, si trattava di un dirigente della medesima Società”, circostanza questa ammessa dalla stessa Soc. Quartu S. Elena nel ricorso alla C.D. con la precisazione “si fa presente che si tratta di uno degli addetti al campo”. Su tali premesse, l’appellante lamenta che la decisione impugnata costituisca un premio nei confronti della Società ospitante che, pur essendo obbligata a garantire il mantenimento dell’ordine pubblico, è stata causa, con il comportamento dei propri dirigenti e sostenitori, dei disordini verificatisi nel campo di giuoco. In conclusione afferma che non si sono verificati i presupposti per la sospensione della gara da parte dell’arbitro e chiede che venga disposta la ripetizione della gara. Ritiene la C.A.F. che il ricorso non meriti accoglimento. La Commissione Disciplinare ha accertato che, stando agli atti ufficiali, durante la gara in esame si sono verificati fatti e situazioni, certamente addebitabili a titolo di responsabilità oggettiva alla C.M.S., che hanno impedito la regolare conclusione della gara costringendo l’arbitro a sospenderla, con decisione certamente non censurabile considerata la gravità degli episodi. Su tali presupposti è stata giustamente applicata la norma dell’art. 12 n. 1 C.G.S. che prevede la punizione sportiva di perdita della gara a carico della Società responsabile. L’applicazione della suddetta norma esclude l’accoglibilità della richiesta di ripetizione della gara che può essere disposta dagli Organi di Giustizia Sportiva nella diversa ipotesi, regolata dall’art. 12 n. 4 C.G.S., in cui si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici e non sono riconducibili alla responsabilità, anche oggettiva, delle Società partecipanti alla gara. La domanda di ripetizione della gara deve pertanto essere rigettata. Quanto agli altri motivi di ricorso, questa Commissione osserva che la Società appellante non ha alcuna legittimazione ad impugnare la delibera della Commissione Disciplinare che, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dalla Soc. Quartu S. Elena, ha inflitto alla sola C.M.S. la punizione sportiva di perdita della gara. Di conseguenza, nessun rilievo assumono le critiche mosse dalla ricorrente a quel capo della decisione ormai divenuto definitivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Cassa di Mutuo Soccorso Sant’Elia di Cagliari e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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