F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO POL. CAVA-SAIV DOVADOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORLIMPOPOLI/CAVA-SAIV DEL 13.3.2005 E DELL’AMMENDA DI € 52,00 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 36 del 13.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO POL. CAVA-SAIV DOVADOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORLIMPOPOLI/CAVA-SAIV DEL 13.3.2005 E DELL’AMMENDA DI € 52,00 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 36 del 13.4.2005) La società Cava Saiv Dovadola Calcio ha impugnato davanti a questa Commissione d’Appello Federale la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara A.C. Forlimpopoli/Cava Saiv Dovadola Calcio del 13.3.2005 con il punteggio di 3 a 0 nonché l’ammenda di euro 52,00. Assume la ricorrente che, il Giudice Sportivo di 2° Grado avrebbe dovuto confermare la decisione del primo Giudice che aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara ad ambedue la squadre in quanto il direttore di gara aveva sospeso la partita prima della scadenza del tempo di recupero a causa di una rissa tra i giocatori in campo temendo per la sua incolumità. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, la decisione impugnata risulta pubblicata nel C.U. n. 36 del 13 aprile 2005 mentre il ricorso è stato inoltrato solo in data 04.05.2005 e, quindi, ben oltre il termine di sette giorni stabilito dall’articolo 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue che deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. CavaSaiv Dovandola di Forlì, ai sensi dell’ art. 33 comma 2 C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa versata.
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