F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIANA/BENEVENTO DEL 26.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 335/C del 27.4.2005) APPELLO A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIANA/BENEVENTO DEL 26.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 335/C del 27.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05
APPELLO F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIANA/BENEVENTO DEL 26.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 335/C del 27.4.2005)
APPELLO A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIANA/BENEVENTO DEL 26.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 335/C del 27.4.2005)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 335/C del 27 aprile 2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo proposto dalla A.C. Reggiana s.p.a. e del F.C. Sporting Benevento s.r.l. in relazione a certi fatti verificatisi in occasione della gara Reggiana/Benevento del 26.3.2005 (Campionato di Serie C/1, Girone B) ed alla penalizzazione di punti 3 in classifica inflitta alla A.C. Reggiana.
Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che il calciatore De Liguori Vincenzo, del Benevento, era stato ferito alla radice del setto nasale dal lancio di un oggetto (presumibilmente una moneta); che detto lancio era avvenuto da settore dello stadio occupato da sostenitori della Reggiana; che la sostituzione del De Liguori non aveva compromesso il regolare svolgimento della gara, ma soltanto inciso sul potenziale atletico del Benevento; che la sanzione da infliggere non era, di conseguenza, la perdita della gara, ma sola penalizzazione in classifica, per la soc. Reggiana, di tanti punti quanti conquistati sul campo (in concreto 3).
Avverso tale decisione proponevano appello sia la A.C. Reggiana che la F.C. Sporting Benevento.
Lamentava sostanzialmente la prima che la Commissione Disciplinare aveva ricostruito i fatti all’origine del procedimento attribuendo la lesione patita dal De Liguori al lancio, solamente ipotizzato, di una monetina; lancio che nessuno attestava negli atti ufficiali di gara, peraltro, di avere visto. Chiedeva, di conseguenza, la revoca della sanzione.
Eccepiva il F.C. Sporting Benevento, invece, che la sostituzione del De Liguori, non dovuta a ragioni tecniche, ma pacificamente imposta dalla lesione subita, aveva dato luogo non alla sola alterazione del potenziale atletico della squadra, ma a vera e propria irregolarità nello svolgimento della gara. Sollecitava, pertanto, l’irrogazione alla A.C. Reggiana della perdita della gara in luogo della semplice penalizzazione di punti in classifica. Con dichiarazione del 24.5.2005 la società faceva sapere, tuttavia, di rinunziare all’impugnazione.
Prendendo le mosse dall’appello della F.C. Sporting Benevento s.r.l. questa Commissione non può fare altro che prendere atto della rinunzia e dichiarare non farsi luogo a decisione alcuna per questo motivo. Trattandosi di gravame comunque proposto (benché revocato) e non accolto, deve disporsi in merito alla tassa reclamo a norma dell’art. 29 punto 13 C.G.S. (“Le tasse dei reclami accolti... sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso”) e cioè disponendo che la tassa sia incamerata.
Venendo all’appello della A.C. Reggiana s.p.a., questo deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettera c) C.G.S.. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione per “omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” ed in effetti la A.C. Reggiana ha evidenziato nell’atto di appello di ricorrere a questa Commissione per non avere adeguatamente valutato (e motivato), la Commissione Disciplinare, la causa della lesione riportata dal calciatore De Liguri. Il fatto è, tuttavia, che la società appellante, lungi dall’evidenziare vizi di motivazione, si è soffermata sulla sola ricostruzione dei fatti e su una loro diversa valutazione, prospettando, da un lato, che il De Liguri non era stato ferito dal lancio di una monetina, che nessuno aveva visto; dall’altro, che l’eventuale monetina non avrebbe potuto provocare quelle determinate lesioni. Nonostante i propositi manifestati nell’intitolazione del motivo di appello ha sottoposto all’esame di questa Commissione, insomma, soli argomenti di merito; argomenti di merito che, in quanto tali, non possono avere spazio in questa sede. Vero è, per la verità, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S.
le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga “adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello della A.C. Reggiana non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle “altre materie normativamente previste”; materie, queste ultime, fra le quali non rientra il fatto all’origine del presente procedimento.
Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto dalla A.C. Reggiana va dichiarato, come già detto, inammissibile.
Quanto alla tassa reclamo, per effetto della soccombenza deve essere incamerata
(art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. riunisce i reclami nn. 2 e 3 e dichiara il non luogo a provvedere in merito al gravame proposto dalla F.C. Sporting Benevento di Benevento, per rinuncia dello stesso. Dichiara, altresì l’inammissibilità dell’appello proposto dall’A.C. Reggiana S.p.A.di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e per l’effetto conferma la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al C.U. 335/C del 27.4.2005. Dispone l’incameramento della tassa reclamo della A.C. Reggiana S.p.A. e del F.C. Benevento.
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