F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI UNA GIORNATA DI GARA A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 345 del 19.05.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI UNA GIORNATA DI GARA A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 345 del 19.05.2005) Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare ha confermato il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale è stata inflitta alla Società Hellas Verona, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse, dato il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara di campionato di Serie B Tim Verona/Perugia, disputata il 13 maggio 2005. In particolare, è risultato dagli atti ufficiali (rapporto del quarto ufficiale di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, nonché i supplementi agli stessi richiesti dal Giudice Sportivo) che i sostenitori della squadra veronese hanno intonato, per tutto il corso della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone, e che si è trattato di una condotta particolarmente grave, anche per la sua pervicace sistematicità ed intensità. A ciò deve aggiungersi che la società reclamante è stata già sanzionata ben quattro volte, nella medesima stagione sportiva, per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi. Con il reclamo in trattazione, rifacendosi a quanto già dedotto a difesa nel procedimento tenutosi avanti la Commissione Disciplinare, il Verona censura la decisione impugnata per omessa e contraddittoria motivazione, nonché per falsa applicazione della normativa di riferimento, e comunque ribadendo che la sanzione inflitta appare spropositata considerate le pronunzie emesse per casi analoghi. Il reclamo non può essere accolto, considerato che gli elementi dedotti non scardinano le esaurienti e convincenti argomentazioni del Collegio di seconde cure, date le risultanze degli atti ufficiali (lo svolgersi e la dinamica dei fatti non è peraltro più sindacabile nel presente grado di giudizio), in relazione, in particolare, a: la gravità del comportamento dei tifosi, inequivocabilmente legato a motivi di discriminazione razziale (a nulla giova che altro calciatore di colore della compagine avversaria non abbia subito tale odiosa “attenzione” o che vi siano precedenti specifici di problemi con la tifoseria veronese riguardanti il tesserato bersagliato dai cori irriguardosi); la recidiva specifica e reiterata del comportamento stesso; data la gravità del ripetuto comportamento, l’impossibilità di dare rilievo, quanto meno equivalente, ad una del tutto presunta, e comunque non risultante dagli atti ufficiali, dissociazione della restante tifoseria ed alle pur pienamente apprezzabili iniziative preventive della società veronese. Si appalesa, pertanto, equa e congrua la tipologia di sanzione, non meramente pecuniaria, inflitta nell’occasione di specie ai sensi dell’art. 10, comma 5, C.G.S.. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello della Società Hellas Verona F.C. di Verona e dispone l’incameramento della tassa versata.
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