F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO A.S.D. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 1.000,00 ALLA SOCIETÀ E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE VARRIALE VINCENZO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 2 COMMA 4 E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 173 del 06.05.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO A.S.D. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 1.000,00 ALLA SOCIETÀ E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE VARRIALE VINCENZO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 2 COMMA 4 E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 173 del 06.05.2005) Con ricorso del 13.5.2005, la A.P. Scafatese Calcio proponeva reclamo avverso il provvedimento di cui al C.U. n. 173 del 6 maggio 2005, con il quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale aveva inflitto al calciatore Vincenzo Varriale la sanzione di quattro gare di squalifica. Il Varriale, al termine della gara Scafatese/Lavello, si era reso responsabile di un gesto violento nei confronti di un avversario: il Giudice Sportivo in un primo tempo sospendeva cautelarmente il campo di gioco della Scafatese e rimetteva gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., che, all’esito degli accertamenti, inviava la propria relazione al Giudice Sportivo ed anche alla Procura federale che chiedeva il deferimento del calciatore alla Commissione Disciplinare, la quale, assenti sia la Società che l’interessato, comminava la riferita sanzione. Medio tempore peraltro, il Giudice Sportivo, acquisite le risultanze degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, comminava al Varriale, per il medesimo fatto, la squalifica per tre gare. Il ricorso della Scafatese è fondato; per un evidente difetto di coordinamento, il calcia- tore è stato sanzionato due volte per lo stesso fatto. Mentre non è a dubitarsi della correttezza dell’operato degli organi procedenti, pure risulta evidente che la conseguita duplicazione di sanzione è iniqua e in contrasto con i principi dell’ordinamento; conseguentemente, va accolto il ricorso e va annullata la decisione della Commissione Disciplinare, intervenuta quando il fatto ascritto al Varriale era già stato sanzionato dal Giudice Sportivo. Le sanzioni della squalifica inflitta al calciatore Varriale Vincenzo e dell’ammenda inflitta alla società vanno annullate. Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello dell’A.S.D. Scafatese di Scafati (Salerno) annullando l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale e dispone la restituzione della tassa versata.
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