F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO CALCIATORE PATERNOSTRO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.11.2005 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 COMMI 2 E 4 STATUTO DELLA F.I.G.C. E DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 41 del 29.4.2005).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05
APPELLO CALCIATORE PATERNOSTRO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.11.2005 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 COMMI 2 E 4 STATUTO DELLA F.I.G.C. E DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 41 del 29.4.2005). Con ricorso ritualmente presentato il calciatore Paternostro Simone della A.S.D. Chiavennese U.S. ha impugnato davanti a questa Commissione d’Appello federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che ha applicato al predetto la sanzione sportiva della squalifica fino al 7.11.2005.
A seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale il Paternostro era stato , infatti, chiamato a rispondere della violazione dell’articolo 27 comma 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. nonché della violazione dell’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo violato la cosiddetta clausola compromissoria presentando querela nei confronti dell’arbitro Azzarrari Mohammed senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Nei fatti denunciati l’arbitro lo avrebbe apostrofato più volte con l’espressione “ stai zitto coglione” colpendolo anche con un calcio al braccio che il Paternostro aveva posto a difesa delle parti intime.
Il ricorrente lamenta in primo luogo che nell’impugnata decisione la Commissione Disciplinare non avrebbe rilevato che l’episodio si sarebbe verificato allorché la gara era già terminata e conseguentemente il fatto non rientrerebbe nella preclusione di cui all’articolo
27 comma 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. contestato.Precisa , inoltre, che nella specie la querela è stata presentata dalla madre quale esercente la patria potestà e che la sottoscrizione da parte del ricorrente (non ancora quindicenne) non costituirebbe ratifica della querela stessa ma, eventualmente, solo “conferma dei fatti come in essa esposti”.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ed invero, per quanto concerne il primo motivo del reclamo, non può non rilevarsi la pretestuosità dello stesso, posto che, l’episodio denunciato dal Paternostro si è verificato sul campo di gioco e a causa della mancata concessione dei minuti di recupero da parte dell’arbitro. Deve riconoscersi,quindi, che i fatti di cui alla querela sono” attinenti all’attività sportiva “ così come correttamente ritenuto dalla Commissione disciplinare.
Per quanto concerne l’altro motivo di reclamo occorre in primo luogo rilevare che la sottoscrizione da parte del Paternostro della querela orale presentata dalla madre è avvenuta alla presenza dello stesso Ufficiale di P.G. che la riceveva.
L’articolo 120 del C.P., cui fa riferimento il ricorrente nei motivi di reclamo, prevede che il diritto di querela possa essere esercitato dal genitore esercente la patria potestà “nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita del minore.”Orbene nel caso in esame il Paternostro non solo non ha manifestato alcuna contraria volontà espressa o tacita ma anzi, sottoscrivendo davanti ad un Ufficiale di P.G. la querela presentata dalla madre, ha confermato “quanto in essa esposto” come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Ne consegue che, anche in questo caso, correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto che con tale comportamento il Paternostro abbia commesso l’infrazione a lui contestata dal Procuratore Federale.
Occorre, pertanto, rigettare il ricorso come sopra proposto con incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Paternostro Simone e dispone l’incameramento della tassa versata.
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