F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO ASOLO FONTE FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2004/2005 INFLITTA ALL’A.C. MARTELLAGO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 40 N.O.I.F. E 1, 1° COMMA E 12, COMMA 5 SUB A) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO ASOLO FONTE FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2004/2005 INFLITTA ALL’A.C. MARTELLAGO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 40 N.O.I.F. E 1, 1° COMMA E 12, COMMA 5 SUB A) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 16 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha inflitto all’U.S. Martellago la sanzione della penalizzazione di nove punti in classifica (per aver fatto partecipare ad altrettante gare calciatori in posizione di tesseramento irregolare) nonché quella dell’ammenda di X 500,00. Con telegramma del 19.2.2005 l’Asolo Fonte F.B.C. ha preannunciato a questa C.A.F. la propria intenzione di proporre reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare. A tale dichiarazione, tuttavia, non ha fatto seguito la proposizione degli specifici motivi di gravame nei termini previsti dal C.G.S., talché il reclamo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29, comma 5, e 33, comma 2, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’Asolo Fonte F.B.C., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it