F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO U.S. VENAFRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENAFRO/BITONTO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005) APPELLO U.S. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENAFRO/BITONTO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. 183 del 20.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05
APPELLO U.S. VENAFRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENAFRO/BITONTO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005)
APPELLO U.S. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENAFRO/BITONTO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. 183 del 20.5.2005)
Con distinti ricorsi, datati, rispettivamente 30 e 27.5.2005, sia l’U.S. Venafro che l’U.S. Bitonto, proponevano impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al C.U. n. 183 del 20 maggio 2005, con cui veniva omologato il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara Venafro/Bitonto e veniva inflitta la penalizzazione di un punto in classifica all’U.S. Bitonto, in ragione della posizione irregolare del calciatore Pascal Opara.
I due ricorsi, stante che sono rivolti contro lo stesso provvedimento e che sussiste connessione oggettiva, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
I fatti che hanno dato origine alla questione possono essere riassunti come segue: alla gara surricordata ha preso parte, per la U.S. Bitonto, l’Opara, il quale a seguito di opportuni accertamenti è risultato in posizione irregolare per invalidità del tesseramento, come sancito dalla Commissione Tesseramenti in esito a regolare procedimento.
Orbene, la posizione irregolare per invalidità del tesseramento comporta per costante e consolidata giurisprudenza di questa Commissione, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, a nulla rilevando le posizioni soggettive delle parti in ordine al presupposto che ha originato l’irregolarità; tanto comporta che il ricorso del Venafro in tal senso debba essere accolto, in ragione della sostanziale inconferenza delle motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare in senso contrario e diverso: l’accoglimento di tale richiesta principale esime dalla valutazione degli altri argomenti addotti che devono ritenersi assorbiti.
La decisione adottata esime altresì dall’esame del ricorso dell’U.S. Bitonto, relativamente a tale profilo della vicenda, risultando assolutamente preminente su ogni diversa argomentazione l’oggettività del fatto della partecipazione alla gara di calciatore in posizione irregolare: consegue che ogni aspetto afferente al risultato deve ritenersi respinto.
Merita invece accoglimento la tesi subordinata dell’U.S. Bitonto relativamente alla penalizzazione di un punto in classifica, adottata in forza dell’art. 12, punto 8, C.G.S..
Invero, tale norma ricollega la propria applicabilità esclusivamente al caso in cui il tesseramento sia stato successivamente revocato dalla F.I.G.C.; senza voler risolvere definitivamente la discussa tematica della natura giuridica della revoca, può essere utilmente ricordato che la stessa implica rimozione di un fatto allorché venga meno un presupposto di fatto o di diritto.
In siffatto contesto, l’espresso richiamo a tale istituto contenuto nel citato art. 12 lascia chiaramente intendere che si vuole operare un rinvio alla valenza amministrativa dell’istituto, che implica come sia la stessa amministrazione ad attivarsi in ragione di fattori sopravvenuti, mentre nella specie si è proceduto a rivedere la validità dell’atto adottato, cosa questa che può concernere solo l’illegittimità originaria dello stesso e comporta l’annullamento dell’atto.
Poiché è pacificamente emerso dall’indagine svolta, come ha accertato la Commissione Tesseramenti, che il tesseramento dell’Opara era viziato sin dall’origine in ragione delle false dichiarazioni e delle falsità documentali utilizzate all’uopo, consegue che nella specie non può parlarsi di revoca, ma di annullamento, e che, pertanto, l’art. 12 più volte richiamato non può trovare applicazione.
Tanto comporta che la richiesta subordinata del Bitonto può essere accolta. Conclusivamente, in accoglimento per quanto di ragione dei due intestati ricorsi, va
applicata la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno del Bitonto e va altresì esclusa la penalizzazione di un punto in classifica in danno della stessa U.S. Bitonto; ogni altra censura è assorbita o respinta.
Consegue la restituzione delle tasse.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami dell’U.S. Venafro di Venafro (Isernia) e della U.S. Bitonto di Bitonto (Bari), così dispone:
annulla l’impugnata delibera e per l’effetto applica la sanzione sportiva della perdita della gara sopra indicata per 0-3 a carico dell’U.S. Bitonto;
in parziale accoglimento dell’appello dell’U.S. Bitonto annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della reclamante;
dispone la restituzione la restituzione delle tasse versate.
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