F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO U.S. ALBA DURAZZANO S.AGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA/VIRTUS VOLLA DEL 22.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 100 del 30.05.2005) APPELLO A.S.C. VIRTUS VOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA VIRTUS VOLLA DEL 22.05.2005 (Delibera della Commisione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 100 del 30.05.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO U.S. ALBA DURAZZANO S.AGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA/VIRTUS VOLLA DEL 22.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 100 del 30.05.2005) APPELLO A.S.C. VIRTUS VOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA VIRTUS VOLLA DEL 22.05.2005 (Delibera della Commisione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 100 del 30.05.2005) In data 22.5.2005, ore 16,30, era fissato l’inizio dell’incontro di spareggio per l’assegnazione del secondo posto del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania tra le società Alba Durazzano S. Agata e Virtus Volla. Alle ore 15.00 si presentavano presso l’impianto di Solofra le società. Alle 15,45 a seguito della presenza in campo, per una visione del terreno di gioco, dei calciatori di entrambe le società, si verificava una furiosa rissa che coinvolgeva gran parte degli atleti presenti e che veniva sedata grazie all’opera delle forze dell’ordine presenti. I carabinieri provvedevano anche ad accompagnare presso l’ospedale alcuni calciatori e dirigenti della società Alba Durazzano S. Agata. Alle 16.30 il direttore di gara attestava l’assenza dei calciatori dell’Alba Durazzano S. Agata; trascorsi i 45 minuti di attesa regolamentare, l’arbitro non dava inizio alla gara. L’Alba Durazzano S. Agata tempestivamente presentava reclamo al Giudice Sportivo richiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Virtus Volla per l’aggressione subita dai suoi atleti o in subordine la ripetizione dell’incontro. Controdeduceva la convenuta Virtus Volla richiedendo a proprio favore la vincita della gara in oggetto per mancata presentazione degli avversari. Il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 99 del 26.5.2005, respingeva il reclamo dell’Alba Durazzano S. Agata ed infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre all’inflizione di sanzioni pecuniarie, basandosi sugli atti ufficiali di gara e sui rapporti della forza pubblica intervenuta, in considerazione dell’estrema gravità dei fatti avvenuti. Le due società adivano la Commissione Disciplinare che, con Com Uff. n. 100 del 30 maggio 2005, confermava integralmente le decisioni del Giudice Sportivo e le sanzioni inflitte alle reclamanti. Ritualmente e separatamente proponevano appello le società indicate in epigrafe. Preliminarmente si deve procedere alla riunione dei ricorsi presentati dalla S.S. Vir- tus Volla e dalla U.S. Alba Durazzano S.Agata.. Osserva poi la C.A.F. che i ricorsi stessa vanno rigettati siccome infondati in fatto e in diritto. Nessuna censura infatti sembra potersi promuovere nei confronti delle decisioni dei primi giudici che del tutto correttamente hanno fondato la responsabilità di entrambe le società su tutte le risultanze probatorie. Invero, la lettura dei documenti ufficiali di gara non permette di avanzare alcun dubbio circa lo “scoppio” di “una furiosa lite” (o altrimenti detta “rissa”) che, prima dell’inizio della gara, ha visto coinvolta la quasi totalità dei calciatori delle due squadre. La documentazione ufficiale di gara, che rappresenta fonte di prova privilegiata, non risulta affatto contraddittoria, dal momento che tutti gli ufficiali di campo che hanno assistito ai fatti de quibus hanno descritto con la terminologia inevitabilmente propria di ciascun osservatore il medesimo evento. Tali risultanze probatorie sono state peraltro corroborate dalla nota ufficiale dei Carabinieri di Avellino, responsabili dell’ordine pubblico, che ovviamente sono da ritenere fonte assolutamente attendibile. Anche gli Ufficiali dei Carabinieri presenti sul posto hanno infatti assistito ad una rissa tra i calciatori delle due squadre, all’esito della quale prima del programmato inizio della gara la maggior parte dei soggetti coinvolti (12 per il Durazzano, 4 per il Volla) sono ricorsi alle cure delle strutture ospedaliere locali. Risultano pertanto incontrovertibilmente provati quei fatti di estrema gravità che hanno di fatto reso impossibile la disputa della gara, e che comunque giustificano la sanzione applicata a carico delle due società, ed in relazione a ciò il percorso argomentativo a sostegno della decisione dei primi giudici appare immune da vizi logici e giuridici, che merita pertanto assoluta e totale conferma. Per questi motivi la C.A.F. riunisce e respinge i reclami dell’U.S. Alba Durazzano di Durazzano (Benevento) e A.S.C. Virtus Volla di Volla (Napoli) e dispone l’incameramento delle tasse reclamo.
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