F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO A. POL. BAGNESE 2000 AVVERSO LA DECLARATORIA INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA BAGNESE 2000/SIMEX CONSELICE DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n . 41 del 18.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO A. POL. BAGNESE 2000 AVVERSO LA DECLARATORIA INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA BAGNESE 2000/SIMEX CONSELICE DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n . 41 del 18.5.2005) Con atto del 5.5.2005 la S.S. Bagnese ricorreva avverso la regolarità della gara Bagnese-Simex Conselice del 6.2.2005 per avere schierato la A.C. Conselice il calciatore Fabbri Andrea non vincolato, per la stagione sportiva 2004-2005, con la stessa A.C. Simex Conselice. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna rilevava la tardività del reclamo, siccome proposto “ben oltre il termine previsto dall’art. 42 comma 3 del C.G.S.”, e lo dichiarava inammissibile (Com. Uff. n. 41 del 18 maggio 2005). Avverso tale decisione proponeva appello la società che, oltre a ribadire la irregolarità della posizione del Fabbri nella gara del 6.2.2005, faceva presente di non essere stata in grado di conoscere la posizione del calciatore prima di una certa decisione della Commissione Disciplinare e dunque che la tardività del proprio reclamo non doveva avere rilievo di alcun genere ai fini della decisione nel merito del caso. L’appello della Società Sportiva Bagnese, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. In effetti, come rilevato dalla Commissione di primo grado, l’art. 42, comma 3, C.G.S. prevede espressamente che “i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, ..., sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”, senza che l’articolo in esame o una qualche altra norma del Codice prevedano deroga di alcun genere alla regola appena detta. Posto che il reclamo della S.S. Bagnese è stato proposto ben oltre i sette giorni dalla gara, ma anche dalla data del 6.4.2005 del Comunicato n. 35 e dalla ulteriore data del 20.4.2005 del Comunicato n. 37 del Comitato Regionale Emilia-Romagna (comunicati che avevano consentito alla odierna appellante di venire a conoscenza della posizione del Fabbri), correttamente il reclamo stesso è stato dichiarato inammissibile e deve continuare ad essere ritenuto tale. Ne consegue, come già rilevato, che l’appello proposto non può essere accolto. Ne consegue pure la necessità che copia della presente decisione e degli atti del procedimento siano rimessi al Comitato Regionale Emilia-Romagna per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza in merito alla posizione del calciatore Fabbri ed in merito alla A.C. Simex Conselice. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A. Pol. Bagnese 2000 di Bagno di Romagna (Forlì) ed ordina l’invio degli atti al Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna per le eventuali iniziative di competenza in relazione alla posizione di tesseramento del calciatore Fabbri Andrea e della società Simex Conselice. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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