F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO A.C.D. FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MIRABILE MIRKO FINO AL 21.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 43 del 6.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO A.C.D. FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MIRABILE MIRKO FINO AL 21.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 43 del 6.5.2005) Con ricorso del 10.5.2005, l’A.C.D. Folgore proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con cui era stata confermata al calciatore Mirko Mirabile la squalifica fino al 21.12.2005. Il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ripropone soltanto considerazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto il disposto dell’art. 33, punto 1, C.G.S., che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell’Organo qui adito. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla A.C.D. Folgore di Milazzo (Messina) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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