F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI > 10.000,00 CIASCUNO INFLITTA AL SIG. MASTELLARINI UMBERTO, PRESIDENTE, ED ALLA SOCIETÀ STESSA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 3 COMMA 1 E 4 COMMI 2 E 3 C.G.S. IL PRESIDENTE E DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 366/C del 18.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05
APPELLO S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI > 10.000,00 CIASCUNO INFLITTA AL SIG. MASTELLARINI UMBERTO, PRESIDENTE, ED ALLA SOCIETÀ STESSA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 3 COMMA 1 E 4 COMMI 2 E 3 C.G.S. IL PRESIDENTE E DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 366/C del 18.5.2005)
Con nota del 24.3.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Mastellarini Umberto, Presidente della S.S. Sambenedettese Calcio, per avere leso, con le dichiarazioni rilasciate lo stesso giorno 24 marzo al quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, la reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale. Lo deferiva a norma degli artt. 3, comma 1, ed 1, comma 1, C.G.S. così come deferiva a titolo di responsabilità diretta la società Sambenedettese Calcio a norma degli artt. 2, comma 4, e 4, comma 5, C.G.S..
All’esito del relativo giudizio la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C irrogava al Mastellarini ed alla Società, riconosciuti responsabili delle violazioni loro ascritte, la sanzione di €. 10.000,00 di ammenda ciascuno rilevando:
essere sicuramente lesive della reputazione delle persone e degli organismi operanti in ambito federale dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara nonché la correttezza dello svolgimento dei campionati;
per via dei “numerosi dettagli contenuti nell’intervista”, che a fare le dichiarazioni era stato certamente il Mastellarini, “verosimilmente per imprudenza”, facendole giungere “a conoscenza dell’articolista che successivamente le (aveva pubblicate) nel già citato articolo giornalistico”;
che lo stesso Mastellarini e la società erano meritevoli, dunque, della sanzione loro irrogata (Com. Uff. n. 366/C del 18 maggio 2005).
Avverso tale decisione proponevano appello sia la società che il suo Presidente ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare; facendo presente, cioè, che il Mastellarini non aveva rilasciato intervista alcuna né fatto dichiarazioni di alcun genere ed anzi che, al leggere quelle certe espressioni che il quotidiano attribuiva alla persona dello stesso Mastellarini, questi si era preoccupato immediatamente (e ben prima del deferimento) di far pervenire al quotidiano la smentita e di inviare la stessa smentita (unitamente alle scuse sue e della società) alle altre società (U.S. Avellino Calcio, Napoli Soccer e Reggiana Calcio) ed agli organi federali (Lega Nazionale Professionisti Serie C ed A.I.A-Can Serie C) chiamati in causa dall’articolista.
Chiedevano pertanto di essere prosciolti dall’addebito loro mosso.
L’appello della S.S. Sambenedettese Calcio e del suo Presidente Mastellarini, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita di essere integralmente accolto.
È bene premettere che già la decisione di primo grado attribuisce le dichiarazioni “incriminate” al Mastellarini in via del tutto ipotetica, spiegandone la comparsa sul quotidiano sportivo con la “verosimile imprudenza”, da parte dello stesso Mastellarini, di aver fatto sì che giungessero alle orecchie dell’articolista. Non v’è chi non veda, tuttavia, come la via percorsa dalla Commissione Disciplinare sia alquanto tortuosa anche perché quelli che secondo la Commissione stessa offrono la prova certa della riconducibilità delle affermazioni al Mastellarini, i “numerosi dettagli” ricordati in precedenza, in realtà dimostrano ben poco, trattandosi di circostanze e/o di opinioni ben in grado di essere espresse, a torto o a ragione poco importa in questo momento, da un qualsiasi soggetto che si occupi di calcio e ne segua le vicende. Il vero è, dunque, che difetta una prova certa della colpevolezza del Mastellarini; quel Mastellarini, è bene ricordare invece, che immediatamente dopo la comparsa sul quotidiano delle dichiarazioni attribuite alla sua persona ed ancor prima del deferimento, e dunque in epoca non sospetta, ha preso le distanze dall’articolo, facendo pervenire al giornale una sua smentita ed inviando alle parti chiamate in causa dall’articolista la smentita stessa e le scuse sue e della Società. A dimostrazione, siffatto comportamento, della reale estraneità del Mastellarini alle dichiarazioni attribuitegli e dunque della sua non colpevolezza.
Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto va accolto e che il Mastellarini e la società devono essere prosciolti dall’addebito loro mosso.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del gravame proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di Sambenedetto del Tronto (Ascoli Piceno), annulla la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e, per l’effetto revoca le sanzioni inflitte e dispone la restituzione della tassa versata.
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