F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO U.S.D. ARCO AVVERSO LA SANZIONE DALL’INIBIZIONE SINO AL 13.04.2007 INFLITTA AL SIG. MAFFEI MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige Com. Uff. n. 50 del 12.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO U.S.D. ARCO AVVERSO LA SANZIONE DALL’INIBIZIONE SINO AL 13.04.2007 INFLITTA AL SIG. MAFFEI MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige Com. Uff. n. 50 del 12.5.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige irrogava la sanzione della inibizione fino al 13.4.2007 al dirigente della Unione Sportiva Maffei Maurizio per offese, minacce ed un calcio al direttore della gara U.S. Borgo/U.S. Arco del 10.4.2005 (C.U. n. 45 del 14 aprile 2005). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige rigettava ricorso proposto dalla società U.S. Arco avverso il provvedimento del Giudice Sportivo sottolineando come era risultato provato che il Maffei ebbe a più riprese ad offendere il direttore di gara ed a colpirlo con un calcio (C.U. n. 50 del 12 maggio 2005). Ricorreva avanti alla Commissione d’Appello Federale la U.S. Arco sostenendo come il fatto più grave addebitato al Maffei, il calcio all’arbitro, fosse stato in realtà un colpo al telone del tunnel inferto proprio al momento del passaggio dell’arbitro. Chiedeva pertanto una riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile; trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’U.S. Arco di Arco (Trento) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it