F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO ALLENATORE DI MARZIO EGIDIO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL PRESIDENTE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 78 del 24.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO ALLENATORE DI MARZIO EGIDIO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL PRESIDENTE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 78 del 24.3.2005) Con preannuncio telegrafico del 29.3.2005, il Signor De Marzio Egidio proponeva appello alla C.A.F. con richiesta di copia degli atti, avverso la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del suo reclamo presentato alla Commissione Disciplinare preso il Comitato Regionale Campania, avverso la sanzione della squalifica fino al 17.12.2009 con proposta di preclusione. Rileva la Commissione che l’art. 33, comma 2, C.G.S. dispone che la richiesta di copia degli atti alla C.A.F. deve essere effettuata entro tre giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare. Nella fattispecie il comunicato ufficiale riportante la decisione della Commissione disciplinare è stato pubblicato il giorno 24.3.2005, ed il preannuncio telegrafico è stato inoltrato alla C.A.F. martedì 29.3.2005, fuori del termine indicato dalla norma. Rileva inoltre che l’appellante alla ricezione della copia degli atti richiesta il 29.3.2005 non ha fatto seguire le prescritte motivazioni. Pertanto il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 32, comma 2, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello proposto dall’allenatore Di Marzio Egidio, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S., per tardività e per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Dispone l’incameramento della tassa versata.
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