F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE E L’AMMENDA DI € 300,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 63 del 17.3.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE E L’AMMENDA DI € 300,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 63 del 17.3.2005). Con atto in data 22.3.2005 la A.C.R.D. Acicatena Calcio preannunciava appello con richiesta di copia degli atti avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia che infliggeva alla predetta società la sanzione sportiva della squalifica del campo di gioco per n. 3 giornate e l’ammenda di euro 300,00. Con missiva in data 31.3.2005 venivano inviati gli atti richiesti alla A.C.R.D. Acicatena Calcio la quale tuttavia non provvedeva a trasmettere i motivi del reclamo. Premesso quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto successivamente alla dichiarazione di appello la società A.C.R.D. Acicatena Calcio non ha inviato i motivi del gravame come previsto dall’articolo 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania), ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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