F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO CALCIATORE SACCIA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 79 del 9.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO CALCIATORE SACCIA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 79 del 9.6.2005) Il calciatore Saccia Claudio dell’A.S. Rossoblu Nereto ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 79 del 9 giugno 2005 con la quale gli è stata inflitta la squalifica fino al 30.6.2005, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Rossoblu Nereto/Corata Fidelis disputata il 9.5.2005 (Campionato di 3ª Categoria). Il ricorrente ritiene la decisione impugnata affetta da illogicità e contraddittorietà in quanto i fatti si sarebbero svolti con modalità diverse da quelle indicate dalla Commissione Disciplinare; in sostanza si tratta di una richiesta di riesame del fatto ormai preclusa in questa sede ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal calciatore Saccia Claudio, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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