F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO DEL SIG. BARBARISI GERARDO AVVERSO LA SANZIONE DALL’INIBIZIONE PER ANNI 5 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 42 del 17.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05
APPELLO DEL SIG. BARBARISI GERARDO AVVERSO LA SANZIONE DALL’INIBIZIONE PER ANNI 5 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 42 del 17.3.2005)
Il Sig. Barbarisi Gerardo ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la quale è stata confermata la inibizione a cinque anni inflitta al ricorrente, quale allenatore dell’U.S. Monforte.
La revocazione della decisione stessa viene richiesta sulla base di dichiarazione scritta resa dall’allenatore della Frattese 2000, Sig. Luigi Marchese, e dal dirigente della Soc. Monteforte Irpino, Sig. Giovanni Gerardo Limongelli.
Rileva la C.A.F. che, a norma dell’art. 35 comma 1 C.G.S., non potendosi considerare prove nuove emesse dopo la decisione impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art 35 comma 1
C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Sig. Barbarisi Gerardo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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