F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO MONTALTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LUPIDI MAURO FINO AL 30.4.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 109 del 3.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO MONTALTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LUPIDI MAURO FINO AL 30.4.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 109 del 3.6.2005) La Commissione Disciplinare (C.U. n. 109 del 3 giugno 2005) a seguito del relativo procedimento emetteva provvedimento di squalifica del calciatore Lupidi Mauro fino al 40.4.2008. Con l’appello in esame la società ricorrente e lo stesso Lupidi chiedono l’annullamento del predetto provvedimento di squalifica o in subordine una riduzione della sanzione irrogata. In particolare gli appellanti deducono il difetto di istruttoria circa la mancata richiesta di informativa presso gli organi di polizia in relazione agli accertamenti effettuati dell’Ispettore di polizia presente alla gara svoltasi in data 1.5.2005 tra Tarquinia Calcio 29 e A.S. Montalto Calcio e la contradittorietà del referto arbitrale, che non giustificherebbero l’eccessiva onerosità della sanzione. La Commissione, tenuto conto di quanto esposto dagli appellanti e degli atti ritiene congruo ridurre la squalifica al 31.1.2007 ed accoglie, cosi, parzialmente l’appello. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’A.C. Montalto di Montalto di Castro (Viterbo), riduce al 31.12.2007 la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Lupidi Mauro e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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