F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CARERI GIANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 379/C del 25.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CARERI GIANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 379/C del 25.5.2005) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 352/C del 10 maggio 2005 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara Cuoiopelli/Castelnuovo Garfagnana disputata in data 8.5.2005, ha inflitto al calciatore dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana, Gianni Careri, la sanzione della squalifica per n. 6 giornate effettive di gara, “perché dopo una decisione tecnica dell’Arbitro gli lanciava contro il pallone, colpendolo alla fronte e procurandogli lieve, momentaneo dolore; alla notifica del provvedimento gli rivolgeva ripetute e volgari espressioni offensive, tentando anche di toccarlo al basso ventre nel mentre gli pronunciava altre offese e volgarità; dopo circa un minuto veniva fatto allontanare dai suoi stessi compagni”. Avverso tale decisione l’U.S. Castelnuovo Garfagnana ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto, a suo dire, questi non avrebbe intenzionalmente lanciato il pallone contro il Direttore di gara, ma verso l’alto in un gesto di stizza dovuto alla concessione di un calcio di rigore contro la propria squadra. Inoltre, sempre secondo la tesi della reclamante, il calciatore, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe limitato ad una breve protesta, lasciando poi subito il terreno di giuoco, essendo da imputare il breve lasso di tempo trascorso prima dell’abbandono definitivo del campo alla sola circostanza che il Careri, ricoprendo il ruolo di portiere, avrebbe dovuto lasciare guanti e maglia al compagno di squadra chiamato a sostituirlo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 379/C del 25 maggio 2005 l’adita Commissione Disciplinare dopo aver visionato, su richiesta della reclamante, le immagini televisive del fatto in accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto a cinque giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Careri, rilevando che la condotta tenuta dallo stesso nel lanciare il pallone verso l’arbitro, pur non potendosi qualificare violenta, integra sicuramente, sotto il profilo soggettivo, gli estremi della condotta gravemente offensiva, mentre per ciò che concerne il comportamento del calciatore successivo alla notifica del provvedimento di espulsione resta ferma l’efficacia probatoria degli atti ufficiali, non seriamente contrastati dalla reclamante. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione l’U.S. Castelnuovo Garfagnana, denunciando omessa e/o contraddittoria motivazione della decisione impugnata. Reputa questa C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento. In particolare, non condivisibile appare la censura della società reclamante, a dire della quale il provvedimento gravato sarebbe contraddittorio, poiché, “in accoglimento della tesi difensiva ed alla luce delle riprese televisive visionate, ritiene di non poter qualificare come violenta la condotta del calciatore e nel contempo riduce la sanzione di una sola giornata”. Invero, la gravata decisione della Commissione Disciplinare deve essere letta nel suo complesso, e non atomisticamente, come fa la reclamante, laddove è del tutto ovvio che la graduazione della sanzione da infliggere al Careri sia stata effettuata non solo sulla base del primo segmento della condotta tenuta dal medesimo (lancio del pallone verso l’Arbitro), ma anche e soprattutto in considerazione del successivo comportamento, descritto dal Direttore di gara nel proprio rapporto come gravemente oltraggioso ed irriguardoso, laddove il calciatore ha addirittura tentato di toccargli i genitali, accompagnando il gesto da una frase gravemente ingiuriosa. Da tale angolo visuale, dunque, laddove la motivazione del provvedimento impugnato appare corretta ed immune dai denunciati vizi, anche in relazione alla commisurazione della sanzione da irrogare al Careri, ritenuta congrua in considerazione del suddetto secondo segmento della condotta dallo stesso posta in essere, di nessun pregio deve reputarsi l’ulteriore censura svolta dalla società reclamante, essendo indubbio che, come correttamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare, nel giudizio svoltosi avanti alla medesima l’U.S. Castelnuovo Garfagnana non abbia fornito alcun elemento di prova atto ad intaccare l’efficacia probatoria privilegiata che nell’ordinamento sportivo viene attribuita, per costante giurisprudenza di questa Commissione, agli atti ufficiali di gara, quale è il rapporto dell’arbitro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Castelnuovo Garfagnana di Castenuovo Garfagnana (Lucca) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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