F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO U.S. CASTEL VOLTURNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL PRESIDENTE SIG. BARILE GAETANO E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 93 del 12.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO U.S. CASTEL VOLTURNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL PRESIDENTE SIG. BARILE GAETANO E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 93 del 12.5.2005) Con la decisione impugnata, visto il deferimento del Procuratore Federale in data 17 marzo 2005 a carico della società reclamante e del suo Presidente, e preliminarmente preso atto dell’assenza dei medesimi in dibattimento nonostante la rituale e tempestiva contestazione, la competente Commissione Disciplinare infliggeva al Sig. Barile Gaetano, Presidente della U.S. Castelvolturno, mesi sei di inibizione e alla società da lui stesso rappresentata l’ammenda di € 3.000,00. Il tutto “esaminati gli atti del fascicolo d’ufficio, (avendo) raggiunto il convincimento, fondato sul presupposto dell’avvenuta dichiarazione di svincolo di tutti i calciatori della società Casertana s.r.l., che l’intervento operato dal Sig. Barile Gaetano inteso a rappresentare una società inesistente, trovasse giustificazione nell’interesse assolutamente economico a mantenere in vita la società per il tempo necessario alla stipula degli atti pubblici di trasformazione della ‘Casertana Football Club s.r.l.’ in S.S. Casertana S.p.A.”. Con il reclamo in trattazione il detto Presidente, che afferma di non aver mai reso confessione in merito, ha chiesto in pratica un atto di clemenza affermando di aver agito comunque in buona fede. Il reclamo non può essere accolto, atteso che i motivi in fatto genericamente dedotti (che peraltro potrebbero pregiudicare seriamente l’ammissibilità del reclamo medesimo) in ogni caso non sono in grado di scalfire il quadro dei fatti e delle responsabilità delineato nell’atto di deferimento, alla base della decisione sanzionatoria contestata, considerata in particolare la mancanza in capo al Barile della legittimazione a rappresentare altra società. Per i sopraindicaati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Castel Volturno di Castel Volturno (Caserta) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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